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UNBUNDLING DI ARERA – SEPARAZIONE CONTABILE (Allegato A Deliberazione 24 MARZO 2016, 137/2016/R/COM)

Il TIUC – Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling Contabile), Allegato A della deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com – stabilisce gli obblighi di separazione contabile a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e per i gestori ed esercenti del Servizio Idrico Integrato (SII). Gli obblighi consistono essenzialmente nell’adozione di sistemi di tenuta della contabilità e di redazione bilancio atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, i conti annuali separati (CAS), che devono essere trasmessi ogni anno. Solitamente tra giugno e luglio, infatti, ARERA dà avvio all’Unbundling, la raccolta dei conti annuali separati appunto, il cui termine di trasmissione di 90 giorni decorre dall’avvio della raccolta o dalla data di approvazione del bilancio, se successiva.

L’Unbundling prevede l’invio di una dichiarazione preliminare propedeutica all’invio dei conti annuali separati, adempimento obbligatorio per tutti i soggetti iscritti nell’anagrafica operatori di Arera. Posto che tutti questi soggetti sono tenuti a seguire uno dei 2 regimi di separazione contabile (ordinario o semplificato) e trasmettere i CAS su espressa richiesta dell’autorità, l’art.31 del TIUC stabilisce l’esenzione dall’invio annuale dei conti separati ad una serie di soggetti, tra cui i produttori di energia elettrica proprietari di impianti non rilevanti (potenza inferiore a 10MVA). Questi ultimi sono comunque tenuti all’invio della dichiarazione preliminare dove dichiarano il titolo all’esenzione.

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