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TASSA SUGLI EXTRA-PROFITTI DELLE IMPRERSE DELL’ENERGIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 21 marzo 2022 n.21(Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) entrato in vigore il 22/03/2022.

Tra le varie misure adottate la riduzione delle accise su benzina e gasolio, nuovi crediti di imposta per le imprese energivore, il potenziamento delle attività di sorveglianza dei prezzi e una tassa sugli extraprofitti delle imprese dell’energia.

L’articolo 37, in particolare, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, istituisce per il 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori energia elettrica, gas metano e naturale e prodotti petroliferi.

La base imponibile del contributo, che verrà liquidato entro il 30/06/2022, si applica sull’incremento del saldo tra attivo e passivo al netto dell’IVA dal 01/10/2021 e 31/03/2021 rispetto a quello tra il 01/10/2020 e 31/03/2021. Il contributo si applica nella misura del 10% nel caso in cui l’incremento sia superiore a € 5 milioni e non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10%.

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