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LEGGE DI BILANCIO 2023: TETTO DI 180 €/MWh AI RICAVI ENERGETICI

In attuazione del regolamento europeo UE 2022/1854, la legge di bilancio n.197 del 29 dicembre 2022 (commi 30-38) fissa un tetto di 180 €/MWh ai ricavi degli impianti di produzione di energia elettrica inframarginali, quelli cioè con costi operativi più bassi rispetto al gas, come le rinnovabili e il nucleare, che quindi beneficiano di ingenti profitti per gli alti prezzi di mercato.

La norma applica, dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, un tetto ai ricavi da energia elettrica di:

a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti  nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del decreto Sostegni ter 4/2022 (extraprofitti);

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854: nucleare (assente in Italia), impianti alimentati da rifiuti, prodotti petroliferi, lignite e torba, biomasse escluso il biometano.

Si tratta di un meccanismo di compensazione a una via: il GSE calcola la differenza tra il prezzo massimo di riferimento (180 €/MWh) e il prezzo di mercato (media mensile del prezzo zonale orario). In caso di prezzo di mercato superiore a quello di riferimento, il GSE conguaglia o chiede al produttore di restituire la suddetta differenza.

Da questo meccanismo sono esclusi:

  • gli impianti fino a 20 kW di potenza;
  • l’energia elettrica che rientra nell’articolo 15-bis del decreto 4/2022 (extraprofitti);
  • l’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché non collegati all’andamento dei prezzi spot e stipulati a un prezzo medio non superiore al tetto;
  • l’energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto 17/2022 e, comunque, non a un prezzo medio superiore al tetto;
  • gli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione con meccanismo a due vie (come il FER 1) o a tariffa fissa omnicomprensiva con il GSE;
  • l’energia elettrica condivisa nell’ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo.

Stupisce la convivenza tra il nuovo cap di 180 €/MWh e quello di circa 60 €/MWh del citato art. 15-bis del decreto Sostegni ter.

Estratto della legge 197/2022

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