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EXTRAPROFITTI – Delibera ARERA 266/2022

Il 21 giungo 2022 ARERA ha pubblicato la Delibera n.266 in attuazione del Decreto Sostegni Ter (4/22, art.15-bis) sugli extraprofitti dei produttori di energia rinnovabile.

Ricordiamo che l’articolo 15-bis del citato decreto si applica agli impianti di produzione di energia elettrica (data di riferimento 22 gennaio 2022):

  1. da fonte solare di potenza superiore a 20kW che beneficiano di incentivi fissi non dipendenti dai prezzi di mercato (conto energia);
  2. da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica non incentivati entrati in esercizio prima del 01/01/2010, inclusi quelli che cedono l’energia al GSE tramite RID o scambio sul posto.

Non si applica invece all’energia immessa dai sistemi di accumulo, se questa deriva esclusivamente da precedenti prelievi dalla rete.

L’applicazione della delibera prevede varie fasi:

  • TERNA trasmette al GSE l’elenco degli impianti interessati dal provvedimento.
  • Entro il 10/07/2022 il GSE chiede ai produttori coinvolti le informazioni necessarie (i produttori che non ricevono tale richiesta, ma si ritengono coinvolti nel meccanismo, sono tenuti a palesarsi con il GSE).
  • Entro il 10/08/2022 i produttori coinvolti dichiarano al GSE per ogni impianto e per il periodo dal 01/02/2022 al 31/12/2022 le seguenti informazioni:
    • la presenza di contratti di fornitura (inclusi i contratti di copertura finanziaria, i contratti dei singoli impianti e di portafoglio) conclusi prima del 27/01/2022,
    • se questi contratti di fornitura sono legati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e i corrispondenti volumi contrattuali,
    • la formula per il calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia definito nei contratti e, qualora quantificabile ex-ante, il prezzo stesso, che non deve includere né i corrispettivi di sbilanciamento né i costi per l’acquisto dell’energia per i servizi ausiliari.
  • Il GSE identifica la quantità oraria dell’energia immessa nel periodo di riferimento scorporata delle quote di esclusione (quella con prezzi inferiori al +10% rispetto al prezzo di riferimento, l’energia scambiata con lo scambio sul posto, le quote di un eventuale potenziamento a condizioni diverse dal resto dell’impianto, le quote dell’accumulo citate sopra…).
  • Entro il 30 /09/2022 GSE e CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) predispongono una procedura per regolare le partite finanziarie del meccanismo.
  • Nel mese di ottobre 2022 il GSE effettua la prima regolazione delle partite in modo cumulato per i mesi febbraio-agosto 2022 e, successivamente, procede con cadenza mensile regolando gli importi entro la fine del secondo mese successivo al mese di produzione.
  • Entro il 31/12/2022 i produttori trasmettono il prezzo medio di cessione dei contratti (la relativa formula o il prezzo fissato) validato dall’attestazione di una società di revisione, assieme alle eventuali situazioni che comportino l’esenzione dall’applicazione dell’art.15-bis.
  • Entro maggio 2023 il GSE regola le partite economiche a conguaglio sulla base dei dati a consuntivo.

Il calcolo delle partite economiche oggetto del meccanismo di regolazione è pari al prodotto tra:

  1. la quantità di energia elettrica immessa in rete maggiorata delle perdite di rete,
  2. la differenza tra il prezzo di riferimento (CNOR € 58, CSUD € 57, NORD € 58, SARD € 61, SICI € 75, SUD € 56) e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica o, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27/01/2022 il cui prezzo sia collegato al mercato spot dell’energia o lo superi del 10%, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

Se il valore del calcolo risulta positivo, il GSE paga il produttore, viceversa se negativo il produttore paga l’extraprofitto al GSE.

Delibera 266/2022/R/eel

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