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CORRISPETTIVI TARIFFARI ENERGIA REATTIVA IMMESSA IN RETE

Ai sensi della normativa europea, che ha previsto costi di accesso alla rete elettrica per migliorarne sicurezza e flessibilità e coprire i costi di infrastrutture e perdite, la maggior parte dei paesi europei ha introdotto componenti tariffarie per l’energia reattiva, sia in prelievo che in immissione. In aggiunta ai corrispettivi dell’energia reattiva in prelievo introdotti nel 2019, l’Italia li ha introdotti anche in immissione con la delibera ARERA n.232 del maggio 2022, per la media e bassa tensione, e la n.712 del dicembre 2022, per l’alta tensione.

Le due delibere si ripercuotono sul TIT (Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – 2020-2023), in vigore dal 1 gennaio 2023, che, agli articoli 22 e 23, disciplina i corrispettivi per l’energia reattiva rimandando alle tabelle 4 e 5 per i relativi ammontari.

Dal 1 aprile 2023 ai clienti finali non domestici in media tensione e a quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16.5 kW, si applicano corrispettivi unitari a tutta l’ENERGIA REATTIVA IMMESSA in fascia F3 (notte e festivi). Il valore dei corrispettivi è pari a quello applicato all’energia reattiva in prelievo in fascia 1 e 2 che eccede il 75% dell’energia attiva.

Questi corrispettivi verranno addebitati dai fornitori di energia, che hanno già iniziato a comunicare ai clienti destinatari del provvedimento le quantità di energia reattiva soggetta all’applicazione dei contributi tariffari.

Delibera ARERA 232/2022

Estratto del TIT 2020-2023

TIT Tabelle 4 e 5

Esempio di lettera di fornitore

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