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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ STRAORDINARIO PER I PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA

La legge di bilancio 2023 (L. 197 del 29 dicembre 2022, art.1 commi da 115 a 121) istituisce  un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 (di seguito anche “contributo di solidarietà”) per i soggetti per i quali almeno il 75% dei ricavi di impresa deriva dall’esercizio nel territorio italiano di attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni da altri Stati dell’Unione europea.

Il contributo – non deducibile ai fini IRES e IRAP – è pari al 50% dell’ammontare della quota di reddito complessivo relativo al periodo di imposta 2022, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo straordinario non può essere superiore a una quota del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio 2021.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2023 o, in caso di approvazione del bilancio oltre i termini standard, entro il 31 luglio 2023.

La legge di bilancio modifica anche l’art.37 del DL 21 marzo 2022, n.21, stabilendo che i soggetti che abbiano già versato il precedente contributo solidaristico straordinario ai sensi dello stesso debbano ricalcolare gli importi come indicato nella legge di bilancio ed eventualmente versare la differenza entro il 31 marzo 2023, se positiva, oppure compensarla ai sensi dell’art.17 del DL 9 luglio 1997, n.241, se negativa.

Estratto della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (art.1 commi 115-121)

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