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ARERA DELIBERA 109/2021: BENEFICI PER I PRODUTTORI DI ENERGIA

Con la delibera 109/2021/R/eel e le deliberazioni successive (285/2022/R/EEL, 472/2022/R/EEL, 142/2023/R/EEL), ARERA ha introdotto nuove modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell’energia elettrica prelevata funzionale alla successiva immissione in rete (ovvero l’energia elettrica prelevata dai servizi ausiliari di generazione e quella prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo).

A decorrere dal 1° gennaio 2024, solo su richiesta del produttore, i prelievi di ausiliari e accumuli potranno essere trattati come energia elettrica immessa negativa (EIN) ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento.

Ciò significa che, solo per questo tipo di prelievi, l’energia prelevata verrà considerata energia immessa negativa e, pertanto, verrà gestita all’interno del contratto di cessione/vendita dell’energia prodotta tramite il contratto di dispacciamento in immissione, e non più all’interno del contratto di fornitura di energia in prelievo (contratto di dispacciamento in prelievo).

Rispetto ad agevolazioni simili (art.16 del TIT 2008-2011, che non sarà più applicabile proprio dal 1° gennaio 2024), questa delibera riguarda non solo i sistemi ausiliari, ma anche quelli di accumulo. Per di più allarga la platea dei destinatari: non più solo gli impianti di produzione in cessione totale (come per l’art.16 del TIT 2008-2011), bensì tutti i produttori. Di qui la necessità di configurare gli impianti con adeguati misuratori, laddove necessario, e con l’impostazione della relativa UPSA (unità di produzione dei servizi ausiliari) nel portale Gaudì di TERNA.

Nel caso di impianti in cessione totale, i cui unici prelievi riguardano sistemi ausiliari e di accumulo, il produttore potrà concordare il prezzo a cui scambiare l’energia negativa con il trader che acquista l’energia immessa e, di conseguenza, chiudere definitivamente il contratto di fornitura in essere. La delibera 109/21, infatti, permette di richiedere un POD senza un contratto di fornitura proprio in queste situazioni.

Per ottenere questa agevolazione (in estrema sintesi per evitare alcuni costi di rete per i prelievi di ausiliari e accumuli) è necessario che il produttore presenti istanza al gestore di rete (utilizzando un apposito modulo), con una serie di documenti obbligatori, tra cui la certificazione asseverata da perizia indipendente di un tecnico qualificato, che delinei i sistemi ausiliari e gli accumuli con i relativi consumi.

I tempi di applicazione della disciplina:

  • Il produttore può presentare l’istanza già in fase di connessione, come pure ad impianto connesso.
  • Il gestore di rete deve fornire l’esito entro e non oltre 4 mesi dalla ricezione dell’istanza, al netto dei tempi per le modifiche tecniche necessarie (installazione di nuove apparecchiature di misura o sostituzione delle esistenti, qualora la configurazione impiantistica lo richieda) e al netto dei tempi di eventuali integrazioni documentali richieste.
  • L’effettiva applicazione della delibera decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ammissione, come comunicata dal gestore di rete sia al produttore che a TERNA, e previo completamento delle attività previste da TERNA per l’abilitazione nell’area riservata al produttore del portale Gaudì.

 

Delibera 109/2021/R/eel – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 560/2021/R/eel, 285/2022/R/eel e 472/2022/R/eel

Delibera 142/2023/R/eel

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