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AUTORIZZAZIONI FOTOVOLTAICO: LEGGE DI CONVERSIONE DL 17/2022

Il 29 aprile 2022 è entrata in vigore la Legge 27 aprile 2022 n.34, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1 marzo 2022 n.17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022)

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER AREE E IMMOBILI SENZA VINCOLI PAESAGGISTICI, AMBIENTALI, CULTURALI, IDROGEOLOGICI O NATURALISTICI

SOLAR BELT

In deroga al divieto di accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole (art.65 D.L. 1/2012), la nuova legge inserisce il SOLAR BELT per cui determinate aree, anche agricole, vengono definite automaticamente idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra. Le aree idonee sono:

  • aree agricole entro 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi siti di interesse nazionale, le cave e le miniere;
  • aree interne ad impianti e stabilimenti a aree agricole entro 300 metri da questi;
  • aree dove già vi siano impianti fotovoltaici;
  • aree entro 300 metri da impianti fotovoltaici in rifacimento;
  • aree entro 150 metri dalla rete autostradale.

Dal punto di vista autorizzativo, gli impianti a terra costruiti su aree idonee comprensivi delle opere e infrastrutture necessarie seguono percorsi autorizzativi diversi a seconda della potenza:

  • fino a 1MW, la dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA);
  • da 1 a 10MW, la procedura abilitativa semplificata (PAS) indipendentemente dal livello di tensione (anche alta tensione);
  • oltre i 10MW la procedura di autorizzazione unica (PAU).

È possibile estendere la PAS ad impianti fino a 20MW di potenza solo su:

  • terreni industriali, cave e discariche recuperate (anche in alta tensione);
  • aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave esaurite (e ripristinate) e impianti agrivoltaici elevati che non distino più di 3 chilometri da aree industriali, commerciali e artigianali.

L’esenzione da verifiche ambientali di tutte le PAS è comunque subordinata a un’autodichiarazione che l’area non è interessata da vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, idrogeologici o naturalistici.

INCENTIVI AGRIVOLTAICO E FLOTTANTI

Altra novità della legge è che il divieto di incentivazione del fotovoltaico su suoli agricoli (art.65 DL 1/2012) non si applica agli impianti agrovoltaici, per i quali è stato stralciato anche il limite del 10% della superficie agricola aziendale, e neppure ai fotovoltaici flottanti su superfici bagnate o su invasi artificiali, per i cui criteri, però, occorre attendere l’emanazione del decreto ministeriale del MiTe.

FOTOVOLTAICO SU TETTO

Tranne che per impianti in aree o su immobili di notevole interesse pubblico, non sono necessari permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e su strutture e manufatti fuori terra.

Lo stesso regime libero si applica anche alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei suddetti edifici o strutture e manufatti, da cui si può ipotizzare che le autorizzazioni di rete e paesaggistiche per tali connessioni, senza limiti di lunghezza o configurazione (interrata/aerea), possano non essere più necessarie.

In presenza di vincoli, l’autorizzazione paesaggistica non è comunque necessaria se i pannelli sono integrati e non visibili dagli spazi pubblici o panoramici.

Il modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di fotovoltaico su tetto è innalzato ad impianti fino a 200 kW di potenza, realizzati in edilizia libera.

Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici e agli indici di copertura previsti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell’area industriale.

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