Con la sentenza 2677/2022 del 1 dicembre scorso, il TAR Lombardia ha accolto “nei limiti di cui in motivazione” (non ancora pubblicata) uno dei tanti ricorsi contro la delibera Arera 266/2022 di attuazione dell’art. 15-bis del decreto n. 4 del 2022 in tema di extra-profitti. Il decreto Sostegni ter, infatti, prevede un meccanismo di compensazione a due vie, fissando di fatto un tetto sul prezzo di vendita dell’energia elettrica rinnovabile attorno ai 60 €/MWh per il periodo febbraio-dicembre 2022, poi prorogato fino a giugno 2023 dal decreto Aiuti bis (115/2022).
In attesa delle motivazioni della sentenza del TAR, il provvedimento di annullamento è immediatamente esecutivo. Ciò significa che, sebbene l’articolo 15-bis sia formalmente ancora in essere, l’annullamento delle sue misure attuative lo rende inapplicabile. I pagamenti richiesti dal GSE per il prelievo degli extraprofitti non sono quindi dovuti.
In questi giorni il GSE ha infatti inviato ai produttori in regime di ritiro dedicato una comunicazione di ricalcolo dei corrispettivi della vendita per il mese di ottobre.
Il GSE scrive però “nelle more della pubblicazione delle motivazioni” della sentenza, da cui si attendono i chiarimenti necessari. Per quanto si tratti di un segnale positivo per il mondo delle energie rinnovabili, infatti, l’incertezza sulla questione extra profitti rimane: la sentenza del Tar lombardo verrà probabilmente impugnata di fronte al Consiglio di Stato allungando i tempi di attesa, oltre che per le motivazioni del tribunale regionale, anche per il possibile intervento del Consiglio di Stato.