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TAGLIO AGLI EXTRA-PROFITTI DEI PRODUTTORI ELETTRICI: DECRETO SOSTEGNI TER CONVERTITO IN LEGGE

Il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28/03/2022 n.25 di conversione con modificazioni del decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Ne risulta il Testo Coordinato del decreto-legge 27 gennaio, n.4 (GU Serie Generale n.73 del 28/03/2022 – Supplemento ordinario n.13)

Con questo dispositivo il Parlamento promulga il DL 4/2022 apportandovi una serie di modifiche rispetto alla versione approvata il 27 gennaio ed abroga il DL 13/2022 del 25 febbraio. I precedenti articoli presenti nel nostro sito relativi ai 2 citati decreti sono pertanto superati dalle informazioni del presente articolo.

In materia di taglio degli extra-profitti dei produttori di energia elettrica, si esprime l’ ARTICOLO 15-BIS che ribadisce l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 da:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kW che beneficiano di premi fissi da conto energia non dipendenti dai prezzi di mercato;
  • impianti solari, idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici di potenza superiore a 20kW privi di meccanismi di incentivazione entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2010.

A seguito di espressa richiesta del GSE, i produttori interessati dovranno inviare entro 30 giorni le informazioni necessarie.

Il GSE calcola la differenza tra:

  1. il prezzo di riferimento per le varie zone di mercato, come indicato nella tabella dell’Allegato I-bis
Centro NordCentro SudNordSardegnaSiciliaSud
€/MWh€/MWh€/MWh€/MWh€/MWh€/MWh
585758617556
  • il prezzo di mercato dell’energia elettrica o il prezzo fisso dei contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022.

Nel caso di differenza positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore; se la differenza è negativa, il GSE conguaglia provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

Non sono interessati da questa compensazione i contratti di fornitura di energia stipulati prima del 27 gennaio 2022 purché non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot e purché il prezzo di vendita fissato non superi del 10% il prezzo di riferimento.

L’effetto della compensazione sui produttori in regime di ritiro dedicato avverrà in modo tale da garantire una remunerazione annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti.

Entro il 28 aprile 2022 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dovrà disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni del presente decreto.

Il 29 marzo 2022 ARERA ha comunque messo a disposizione nel proprio sito un Documento per la consultazione (DCO 133/2022/R/eel) “Orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-BIS del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, in cui fornisce informazioni ulteriori sull’applicazione del citato art. 15-bis.

Spiega infatti quali informazioni i produttori debbano inviare entro 30 giorni a seguito di espressa richiesta del GSE: presenza, natura e condizioni dei contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, porzioni di energia immessa che ricade nell’ambito del decreto e porzioni escluse (accumulo o prelievo dalla rete), relazione tecnica sul metodo di calcolo del prezzo medio dell’energia.

Il documento di ARERA spiega anche come il GSE debba identificare le quantità di energia immessa cui applicare l’articolo 15-bis, il calcolo dei vari prezzi e la loro differenza, le possibili modalità di compensazione con le partite economiche con il produttore (incentivi, ritiro dedicato, scambio sul posto) – compensazioni applicate in modo cumulativo per i mesi trascorsi e su base mensile a seguire.

ARERA solleva però varie questioni che necessitano di approfondimento ulteriore: tempi di risposta del produttore alle richieste GSE e contenuti delle dichiarazioni da rilasciare, metodi di calcolo delle quantità d’energia immessa interessata dal decreto e modalità di compensazione con i produttori.

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