Con la sentenza del 22 gennaio 2026, la Corte di Giustizia UE ha risposto ai quesiti formulati dal TAR Milano nel luglio 2023.
In sintesi, la Corte ha stabilito come gli standard europei in ambito energetico (direttiva 2019/944, direttiva 2018/2001 e regolamento 2022/1854) non ostino ad una normativa nazionale più restrittiva, come è il caso dell’art.15bis del DL 4/2022 e delle disposizioni correlate. Le questioni sollevate – compatibilità, periodo di riferimento per il calcolo del tetto ai prezzi e assenza di misure analoghe rivolte agli altri produttori di energia, in particolare da fonti fossili – non sono incompatibili con la normativa europea. La valutazione, invece, se il decreto italiano comprometta i segnali di investimento e non assicuri la copertura di investimenti e costi di esercizio viene considerata di natura materiale, intrinseca del mercato nazionale e delle circostanze di diritto e di fatto: rientra pertanto nelle competenze del giudice nazionale, in questo caso del ricorrente TAR Milano.
La corte ha infatti precisato che sarà il TAR a dover verificare se:
- il tetto italiano abbia colpito solo i ricavi eccedenti, quelli cioè non ipotizzabili in fase di investimento;
- il tetto non abbia compromesso gli investimenti nelle rinnovabili;
- la struttura dei costi degli impianti rinnovabili sia rimasta sostanzialmente inalterata nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia;
- il prelievo extraprofitti abbia compromesso i segnali di investimento e non abbia assicurato la copertura di investimenti e costi di esercizio;
- tali prelievi siano stati utilizzati per finanziare misure di sostegno ai clienti finali di energia elettrica.
Nei prossimi 90 giorni verrà presentata al tribunale regionale istanza di fissazione dell’udienza. Dopo tale periodo potranno essere presentati documenti e memorie e il TAR procederà col fissare l’udienza pubblica.
La sentenza
