L’articolo 9 del Decreto Energia (D.L. 17/2022 convertito in L.n.34/2022) annovera l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e le relative opere di connessione alla rete quali interventi di manutenzione ordinaria, non subordinati quindi all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, ad eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili con vincoli paesaggistici o dei beni culturali.
In attuazione del suddetto decreto, lo scorso 2 agosto il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il Decreto n.297, in vigore dal 7 settembre 2022, con cui estende il nuovo modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio agli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, e non più solo fino a 50 kW.
Il nuovo modello unico da inviare al Gestore di rete, sostituisce le precedenti procedure e viene utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici (o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici) con le seguenti caratteristiche:
- ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per cui siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione di impianti per la connessione del gestore di rete attraverso lavori semplici;
- di potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
- con ritiro dell’energia da parte del GSE o cedendola a mercato mediante contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.
Il modello unico non si applica ad aree o immobili con vincolo paesaggistico e dei beni culturali, a meno che i pannelli siano “integrati nelle coperture” e non “visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale”.