Edit Content

Padova Site

EXTRAPROFITTI: vademecum

BREVE STORIA

  • Gennaio 2022 – l’art.15bis del DL Sostegni ter (n.04/2022) stabilisce un meccanismo di prelievo a 2 vie sugli extraprofitti dei produttori di energia rinnovabile: nella pratica fissa un tetto attorno a 60 €/MWh (da 56 a 75 €/MWh a seconda dell’area geografica) al prezzo dell’energia venduta da febbraio a dicembre 2022.
  • Giugno 2022 – la delibera ARERA 266/2022 dà attuazione al DL Sostegni ter, cui seguono le Regole tecniche con cui il GSE stabilisce come applicherà i prelievi a tutti i produttori, tranne quelli con diritto all’esenzione che abbiano presentato una DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) entro i termini stabiliti.
  • Agosto 2022 – il DL 155/2022 proroga l’efficacia del prelievo extraprofitti fino a giugno 2023.
  • Ottobre 2022 – il GSE invia a tutti i produttori un’unica fattura dei ricavi eccedenti il prezzo di riferimento per il periodo febbraio-luglio 2022.
  • Nell’incertezza generale (ricorsi al TAR, regolamento europeo 1854…) alcuni produttori decidono di pagare la fattura e altri no.
  • Ottobre 2022 – viene pubblicato il regolamento europeo n.1854 che fissa un tetto di 180 €/MWh al prezzo dell’energia per il periodo dicembre 2022-giugno 2023, lasciando ai singoli stati la possibilità di misure più restrittive, purché non discriminatorie e proporzionate a costi di investimento ed esercizio.
  • Il regolamento europeo scatena ricorsi per motivi aggiuntivi al TAR della Lombardia, che affiancano quelli introduttivi già presentati.
  • Dicembre 2022 – il TAR della Lombardia accoglie i ricorsi introduttivi di alcuni operatori annullando l’efficacia della delibera ARERA 266/2022 e di conseguenza il prelievo GSE, senza esprimersi in merito ai ricorsi per motivi aggiuntivi.
  • Dicembre 2022 – La Legge di bilancio n.197 recepisce il tetto del regolamento europeo 1854 e lo applica a tutti i produttori tranne quelli interessati dall’art.15bis, per i quali non cambia nulla.
  • Gennaio 2023 – a seguito del ricorso di ARERA, il Consiglio di Stato sospende gli effetti della sentenza del TAR in attesa delle relative motivazioni, resuscitando l’applicabilità della delibera ARERA e la legittimità del prelievo GSE.
  • Febbraio 2023 – il TAR pubblica le motivazioni annullando nuovamente la delibera ARERA 266 e il GSE sospende i prelievi di conseguenza.
  • 22 Marzo 2023 – a seguito dell’appello di ARERA, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR, per ragioni cautelari di tutela dei consumatori durante la crisi, resuscitando nuovamente la delibera ARERA 266 e il prelievo GSE. Fissa però un’udienza per il 5 dicembre 2023 per discutere l’art. 15bis nel merito.
  • 4 aprile 2023 – ARERA pubblica la Delibera 143 con cui prolunga gli effetti dell’art.15-bis fino al 30 giugno 2023 per i medesimi produttori, fissando invece il tetto di € 180/MWh per tutti gli altri.
  • Anche la delibera 143/2023 scatena una moltitudine di nuovi ricorsi introduttivi.
  • Aprile 2023 – il GSE comunica via mail ai produttori l’applicazione della delibera 143/2023: per tutti i produttori, tranne quelli con diritto all’esenzione che abbiano presentato una DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) entro i termini fissati, l’energia di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 verrà valorizzata direttamente al prezzo dell’art.15bis, mentre quella di gennaio e febbraio, già pagata a prezzo di mercato, verrà conguagliata dopo la fine del primo semestre 2023.
  • Giugno 2023 – il GSE aggiorna le regole tecniche sugli extraprofitti (art.15bis e delibere Arera 266/2022 e 143/2023), precisando termini e modalità per le autocertificazioni.
  • Luglio 2023 – il TAR della Lombardia sospende il giudizio sui ricorsi vs il prelievo degli extraprofitti in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.
  • Fine novembre 2023 – Il TAR della Lombardia ammette 3 associazioni di categoria, tra cui Italia Solare, a partecipare ed intervenire al giudizio C-423/23 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia sull’incompatibilità tra l’art. 15 bis del DL 4/2022 e la normativa comunitaria, nello specifico, il Regolamento 1854/2022.
  • 5 dicembre 2023 – il Consiglio di Stato rinvia l’udienza pubblica a fine 2024 in attesa della decisione della corte europea.
  • La data dell’udienza presso la Corte di Giustizia Europea non è ancora stata fissata.

Tabella del comportamento del GSE con prelievi e fatture.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

  • Durante la crisi post pandemia e guerra in Ucraina con livelli di prezzo eccezionali che l’energia ha registrato, stabilire un tetto calcolato sulla media dei prezzi degli ultimi 10 anni da cui escludere completamente il prezzo di mercato del momento includendo, invece, i minimi assoluti registrati durante la pandemia, è una misura draconiana contraria al criterio di proporzionalità stabilito dal consiglio europeo.
  • Proprio sulla base dei prezzi 2022-23, più che un meccanismo di compensazione a 2 vie per fronteggiare scenari diversi ma possibili, si tratta di un prelievo tout-court: la soglia fissata è talmente lontana dalla realtà del momento – il prezzo dell’energia è europeo – che l’eventualità che il GSE debba pagare i produttori è inverosimile.
  • Nonostante le autorità europee avessero informato gli stati membri dell’imminente pubblicazione di un regolamento proprio per ridurre gli effetti nocivi sulla popolazione degli anomali prezzi dell’energia, l’Italia si è affrettata a deliberare per proprio conto. Anche quando poi l’Europa ha fissato un tetto di 180€/MWh (che il mercato ha ritenuto ragionevole, tanto da non superarlo mai), l’Italia ha recepito il regolamento europeo ma lo ha applicato solo agli impianti NON coinvolti dall’art.15bis, questi ultimi bloccati con un prezzo di 3 volte inferiore a quello europeo e a quello riservato agli altri produttori italiani.
  • La delibera 143 indica specificatamente che perdite di rete e costi di sbilanciamento, benché siano costi di esercizio, non vanno scontati dalla quantità di energia immessa soggetta al prelievo. Questo è in chiaro contrasto con il regolamento europeo che consente ai singoli stati di adottare misure nazionali più restrittive laddove assicurino, tra le altre cose, la copertura dei costi di investimento ed esercizio.
  • Nella stessa delibera ARERA, nel caso di impianti che vendono l’energia sul mercato coinvolti nell’art.15bis, il calcolo degli extraprofitti da restituire avviene con il prezzo medio di cessione. Si tratta di una modalità distorsiva, e pertanto discriminatoria, perché non tiene conto dell’andamento peculiare del prezzo delle fonti rinnovabili non programmabili, la cui volatilità durante le ore del giorno non può essere appiattita su una media, soprattutto quando l’energia è comunque rilevata su base oraria.
  • Considerando le tortuose vicende legislative/giudiziarie innescate solo dai ricorsi introduttivi vs la delibera 266, gli unici discussi finora, si può ipotizzare che i ricorsi per motivi aggiuntivi vs la delibera 266 e i nuovi ricorsi introduttivi vs la delibera 143 avranno conseguenze ancora più rilevanti, soprattutto considerando che vengono dopo il regolamento europeo.
  • Il contributo solidaristico ai sensi dell’art.37 del DL 21/2022 ha ulteriormente aggravato la situazione. Questo contributo, che il regolamento europeo n.1854 ha rivolto ai soli produttori d’energia da fonti fossili, in Italia coinvolge nuovamente i produttori rinnovabili, generando una situazione paradossale: dopo che l’art.15bis ne decurta pesantemente i ricavi, interviene anche l’art.37 a decurtare pesantemente anche gli utili (del 50% di quanto eccede la media degli ultimi 4 anni aumentata del 10%).
  • Considerando che le energie rinnovabili sono una priorità europea e che l’Italia è ancora indietro rispetto agli obiettivi stabiliti, stupisce una certa “schizofrenia” legislativa: da un lato si legifera febbrilmente per semplificare i processi per autorizzare gli impianti rinnovabili e favorirne la diffusione, dall’altro ci si rivolge sempre alle rinnovabili per fare cassa, rimanendo sempre ‘benevoli’ con le fonti fossili. Sicuramente i costi di approvvigionamento delle rinnovabili sono risibili rispetto alle fonti fossili, ma i costi di esercizio rimangono, ancorché contenuti. Qualunque intervento legislativo avrebbe dovuto tener conto degli effettivi numeri in gioco, essere proporzionale e tenere ben a mente gli obiettivi di decarbonizzazione rispetto ai quali l’Italia è molto indietro.
  • La paura diffusa è che la vicenda extraprofitti segua le orme della Robin Tax del 2008. In quell’occasione, nonostante la corte costituzionale avesse bocciato il provvedimento, la restituzione ai contribuenti di quanto ingiustamente versato non è avvenuta perché avrebbe “determinato uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale”. Rimane il rischio che le decisioni giudiziarie definitive arrivino troppo tardi per comportare la restituzione di quanto trattenuto, proprio perché l’art.15bis è stata una misura temporanea e straordinaria, che si è esaurita tra febbraio 2022 e giugno 2023.

Ti servono informazioni?

Non esitare a contattarci, sapremo dare risposte chiare e veloci a tutte le tue domande.