Il TAR di Milano ha pubblicato due ordinanze di sospensione del giudizio sui ricorsi contro il meccanismo degli extraprofitti (ai sensi di: art.15 bis D.L.4/2022 e L.197/2022 e delibere ARERA 266/2022 e 143/2023), il 7 luglio scorso per un caso di idroelettrico e il 17 per impianti alimentati con altre fonti rinnovabili. Il tribunale regionale ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, cui ha sottoposto 3 quesiti circa la in/compatibilità tra la legislazione europea (Direttiva UE 2019/944 e 2018/2001 e Regolamento UE 2022/1854) e i summenzionati dispositivi italiani perché: 1) gli ultimi non garantiscono di preservare il 10% dei ricavi al di sopra del tetto fissato; 2) non proteggono gli investimenti rinnovabili e 3) discriminano le rinnovabili rispetto alle altre fonti energetiche (fossili).
Il tribunale ha infatti recepito le lagnanze dei ricorrenti sul tetto di prezzo fissato: sul fatto che non sia proporzionato e ragionevole poiché salta aprioristicamente il 2021 nel calcolo del prezzo medio degli ultimi 10 anni, che non garantisca un margine opportuno rispetto alla redditività attesa, e che quindi possa mettere a rischio i nuovi investimenti e la fiducia degli investitori nel settore rinnovabili.
Dal punto di vista processuale (ricorso al TAR), è necessario attendere l’esito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della quale i ricorrenti faranno istanza di nuova udienza al TAR.