Il TAR delle Lombardia ha pubblicato le tanto attese motivazioni della sentenza n.357/2023 sul ricorso contro la delibera di ARERA 266/2022, con cui ha disposto l’annullamento della stessa e delle note GSE conseguenti.
Secondo il TAR l’articolo 15-bis del DL Sostegni Ter (n.04/2022) si presta ad un’interpretazione conforme al diritto comunitario e costituzionale, posto che ARERA ne detti la disciplina di attuazione. Nel quadro normativo di riferimento, infatti, la funzione regolatoria di ARERA deve assicurare che i prelievi incidano solo gli utili inframarginali effettivamente realizzati, non sui ricavi, e garantire comunque la copertura dei costi di investimento e dei costi di gestione sostenuti dagli operatori (ad esempio le misure di compensazione ambientale, i canoni di concessione, i corrispettivi di sbilanciamento, i costi di acquisto dell’energia per gli impianti ausiliari, i canoni regionali di derivazione dell’acqua, eventuali prelievi fiscali già applicati …)
Per effetto della sentenza, gli importi delle fatture GSE relativi agli extraprofitti non sono corretti e dovranno essere ricalcolati sulla base della Delibera che verrà emessa da ARERA. E’ quindi ipotizzabile che il GSE, nell’attesa, sospenda le richieste di pagamento.
Sebbene la sentenza del TAR sia indubbiamente favorevole, le motivazioni non soddisfano completamente perché non intervengono sul “prezzo di riferimento” stabilito dall’art. 15-bis (56-58 €/MWh), di cui non rilevano il contrasto con quello stabilito a livello comunitario di 180 €/MWh (Regolamento UE 1854/2022), di fatto mantenendo la disparità di trattamento sia per prezzo che per periodo d’applicazione tra operatori dello stesso mercato.
Sul piano processuale, entro 30 giorni dalla notifica o 3 mesi da oggi, i ricorrenti potranno appellare la sentenza nella parte in cui non ha rimesso la questione di incostituzionalità o di incompatibilità con il diritto UE dell’art. 15 bis rispettivamente alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea e non è intervenuta sulla questione del “prezzo di riferimento”.
Per scaricare le Motivazioni della sentenza n.357/2023 del TAR della Lombardia