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DELIBERA ARERA 385/2025: CCI OBBLIGATORIO NEGLI IMPIANTI IN MEDIA TENSIONE DA 100 kW

Le recenti politiche di sostegno alla generazione distribuita – tra cui gli incentivi FER, CACER, agrisolare, agrivoltaico, contributi PNRR, per le PMI, per gli energivori – hanno rafforzato la diffusione degli impianti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, che si confermano tra le risposte più efficaci per affrontare la crisi energetica degli ultimi anni. Tuttavia, la natura non programmabile di queste tecnologie ha introdotto nuove sfide per la stabilità e la sicurezza della rete elettrica, costretta ad evolversi in una piattaforma dinamica in cui tutti gli attori, gestori di rete e produttori compresi, assumano un ruolo sempre più attivo. Ne va della sicurezza dell’intero sistema elettrico e della possibilità di continuare ad installare fotovoltaico ed eolico e cercare di raggiungere gli ambiziosi obiettivi della transizione energetica.

In questo scenario Arera – l’Autorità che regola energia, reti e ambiente – è intervenuto con una serie di provvedimenti per la sicurezza del sistema elettrico. Il primo passo risale al 2014 con l’introduzione della procedura RIGEDI, che ha previsto il distacco da remoto degli impianti tramite ricevitori GSM/GPRS. Successivamente, con la delibera 540/2021, Arera ha stabilito l’obbligo, entro maggio 2024, per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW di installare il CCI (Controllore Centrale di Impianto). Visto, però, che a giugno 2025 Terna ha riferito uno scenario di adeguamento largamente incompleto, Arera è intervenuta nuovamente con la delibera 340/2025, introducendo sanzioni per coloro che al 01/11/2025 siano ancora inadempienti, quali la sospensione della remunerazione sia del GSE che dei BRP (Balance Responsible Party, cioè i trader titolari del contratto di dispacciamento che acquistano l’energia prodotta).

Nonostante tutti questi provvedimenti vadano nella stessa direzione, si sono dimostrati insufficienti. La scorsa primavera, infatti, numerosi episodi di sovrafrequenza – causati da un’elevata produzione in condizioni di bassa domanda – hanno rivelato tutta la vulnerabilità del sistema, che fatica ancora a gestire la crescente generazione distribuita, in attesa che la nuova capacità di accumulo, promessa dalle aste MACSE, possa assorbire gli squilibri della rete.

In questo panorama, lo scorso 5 agosto, Arera è intervenuta con la delibera 385/2025, introducendo nuovi obblighi: tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza pari o superiore a 100 kW e connessi alla rete in media tensione dovranno installare e manutenere il CCI.

La delibera distingue gli impianti in base alla classe di potenza e alla data di connessione (esistenti/nuovi), definendo obblighi precisi come indicato di seguito.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED OLICI

1° GRUPPO

≥ 1 MW

2° GRUPPO

500kW    ≤>       1MW

3° GRUPPO

100kW   ≤>     500kW*

Impianti Esistenti

Impianti Nuovi Impianti Esistenti Impianti Nuovi Impianti Esistenti

Impianti Nuovi

Definizione

domanda di connessione entro il 05/08/2025
connessione entro il 28/02/2026

in tutti gli altri casi domanda di connessione entro il 05/08/2025
connessione entro il 28/02/2027
in tutti gli altri casi domanda di connessione entro il 31/10/2025
connessione entro il 31/03/2027

in tutti gli altri casi

Obblighi Implementazione funzione PF2 Installazione CCI funzioni PF1+ PF2 Installazione CCI funzioni PF1+ PF2 Installazione CCI funzioni PF1+ PF2 Installazione CCI funzioni PF1+ PF2 Installazione CCI funzioni PF1+ PF2
Scadenza adeguamento

28/02/2026

entro connessione 28/02/2027 entro connessione 31/03/2027

entro connessione

*Solo per questo gruppo Arera prevede una procedura semplificata (dati con errore > 2,2% tramite TA/TV del sistema di interfaccia), le cui specifiche tecniche, però, saranno definite dal CEI entro ottobre 2025.

LEGENDA CCI:

  • PF1: funzionalità obbligatoria, per lo scambio in tempo reale di misure e ordini di distacco tra produttore e distributore;
  • PF2: funzionalità opzionale, per la regolazione di tensione e potenza dell’impianto da parte di Terna e del distributore;
  • PF3: funzionalità facoltativa, per la partecipazione dell’impianto al MBR – Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento).

 

Per incentivare l’adeguamento, la delibera prevede dei contributi forfettari destinati solo agli impianti di potenza inferiore a 1 MW (2° e 3° gruppo), visto che quelli al di sopra del MW dovrebbero essere già dotati del CCI e sono tenuti quindi ad effettuare solo degli aggiornamenti di software.

2° Gruppo:

  • € 10.000 se l’adeguamento avviene entro il 28/02/2026;
  • € 7.500 se avviene dal 01/03/2026 al 30/06/2026;
  • € 5.000 se avviene dal 01/07/2026 al 31/10/2026;
  • € 2.500 se avviene dal 01/11/2026 al 28/02/2027.

3° Gruppo:

  • € 7.500 se l’adeguamento avviene entro il 31/03/2026;
  • € 5.625 se avviene dal 01/04/2026 al 31/07/2026;
  • € 3.750 se avviene dal 01/08/2026 al 30/11/2026:
  • € 1.875 se avviene dal 01/12/2026 al 31/03/2027.

Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuto adeguamento da parte del produttore, il distributore ha 2 mesi di tempo per effettuare le verifiche tecniche, funzionali, documentali e di trasmissione dati. In caso di esito positivo, poi, il distributore erogherà il contributo entro il mese successivo. Ai fini della quantificazione dell’importo spettante, fa fede la data della comunicazione di adeguamento corretta, ovvero quella che ha determinato l’esito positivo delle verifiche.

Il mancato adeguamento entro le scadenze previste costituisce una violazione del regolamento di esercizio e delle condizioni di connessione del TICA. Le sanzioni per gli impianti inadempienti oltre i termini stabiliti e fino ad adeguamento avvenuto sono:

  • per i nuovi impianti: la sospensione dell’iter di connessione;
  • per gli impianti esistenti: la sospensione dei pagamenti e, in ultima istanza, la disconnessione dalla rete. Il GSE sospenderà tutti i pagamenti relativi a incentivi e a valorizzazione dell’energia. Terna, per sospendere i pagamenti dei trader, chiederà ad ogni BRP che abbia nel proprio contratto di dispacciamento impianti non adeguati di versare mensilmente la valorizzazione dell’energia immessa da tali impianti (kWh immessi X prezzo zonale). Ad adeguamento avvenuto, gli importi verranno conguagliati;
  • per i soli impianti fino al MW, cui spetta il contributo forfetario, l’inadempimento entro le scadenze fissate comporta la perdita del diritto al contributo stesso.

Sono due le principali criticità di questo provvedimento, che ha suscitato forti malumori tra tutti gli operatori del settore – dai proprietari di impianti ai gestori, dagli installatori ai manutentori). La prima riguarda le tempistiche estremamente ristrette, considerando i volumi in gioco. Anche solo la fornitura dei dispositivi necessari per l’adeguamento di un numero così elevato di impianti potrebbe rivelarsi problematica, senza contare la disponibilità di professionisti incaricati di progettare, adattare e configurare dispositivi e impianti, nonché la necessità di tecnici e manutentori in grado di intervenire in loco. Occorre inoltre considerare che per un’ampia fascia degli impianti coinvolti, quelli con potenza compresa tra 100 e 500 kW, le specifiche tecniche saranno definite dal CEI solo entro ottobre prossimo. A quel punto, resteranno appena quattro mesi per completare gli adeguamenti necessari e ottenere il contributo nella sua interezza.

La seconda criticità riguarda l’insufficienza del contributo previsto, soprattutto nei casi in cui siano necessari interventi impiantistici o, peggio, la sostituzione di inverter di vecchia generazione non compatibili con i nuovi dispositivi. Anche considerando il contributo massimo, questo difficilmente sarà in grado di coprire integralmente il costo del CCI, della relativa installazione e configurazione, nonché delle pratiche con il gestore di rete, senza considerare il costo della sostituzione dell’inverter.

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