Il 22 marzo, il Consiglio di Stato ha posto fine al botta e risposta con il TAR della Lombardia, ribadendo che il prelievo sugli extraprofitti dei produttori di energia rinnovabile è dovuto in via cautelare, cioè a salvaguardia dell’interesse dei consumatori nell’attuale emergenza energetica, sebbene abbia introdotto la possibilità di successivi aggiustamenti, laddove la valutazione di merito del prossimo 5 dicembre e il possibile ricorso alla corte di giustizia europea portassero ad intendimenti diversi .
Il 4 aprile 2023 ARERA ha pubblicato la Deliberazione 143/2023 con cui dà attuazione all’art.15-bis del decreto-legge n.4/2022 (extraprofitti da energia rinnovabile) e ai commi 30-38 della Legge di bilancio n.197/2022 (tetto di € 180/MWh al prezzo dell’energia) per il primo semestre 2023.
Con questa delibera ARERA dà attuazione a 2 dispositivi di legge:
- L’art.15-bis DL 04/2022 per il periodo dal 01/01-30/06 del 2023, quindi l’applicazione del meccanismo compensativo a 2 vie (vista la curva dei prezzi, la restituzione al GSE di quanto percepito dalla cessione dell’energia al di sopra del prezzo di riferimento – tra 56 e 75 €/MWh) agli impianti:
- fotovoltaici con potenza > 20 kW che godono di incentivi fissi (Conti Energia tranne la feed in tariff del 5 conto);
- rinnovabili con potenza > 20 kW non incentivati e connessi prima del 2010.
- I commi 30-38 della L.197/2022 per il periodo dal 01/12/2022-30/06/2023, quindi l’applicazione del meccanismo compensativo a una via, cioè di un tetto di 180 €/MWh al prezzo di cessione dell’energia (l’eventuale restituzione al GSE di quanto ottenuto oltre il prezzo di riferimento) agli impianti:
- rinnovabili con potenza > 20 kW che non rientrano nell’art.15-bis DL 04/2022 ‒ quindi impianti non incentivati connessi dal 2010 in poi e impianti incentivati senza incentivo fisso, con l’esclusione però del FER1, della tariffa onnicomprensiva e del DM 23/06/2016;
- non rinnovabili con potenza > 20 kW.
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- Il tetto si applica non solo ai produttori di energia elettrica ma anche agli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso per conto dei produttori, indipendentemente dall’orizzonte temporale e dal tipo di negoziazione (bilaterale o mercato centralizzato).
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- Per gli impianti di produzione di energia da fonti i cui costi di generazione superino 180 €/MWh, il GSE aprirà una consultazione con i produttori per identificare un tetto adeguato: i produttori potranno inviare le proprie osservazioni entro il 5 maggio prossimo e l’intero procedimento si chiuderà entro fine ottobre.
Come accaduto con la delibera 266/2022, i proprietari di impianti coinvolti nei 2 provvedimenti devono comunicare al GSE, con modalità e tempistiche da definire, se hanno stipulato contratti di cessione dell’energia prima della data di verifica (05/08/2022 per l’art.15-bis e 01/12/2022 o dicembre 2022 per la L.197/2022) e le relative caratteristiche (prezzo, modalità di calcolo, volumi, data di stipula…). In assenza di tale comunicazione, il GSE presume che non vi siano contratti e che i produttori abbiano venduto la propria energia a prezzo di mercato.
Per il calcolo delle partite economiche il GSE calcola il prodotto tra:
- la quantità di energia immessa soggetta ai prelievi, che è la quantità oraria di energia immessa maggiorata dei fattori percentuali di perdita sulle reti (ai sensi del TIS) e diminuita delle quote percentuali di esclusione (percentuali relative a: contratti stipulati prima delle date di verifica e a prezzo fisso che non superi del 10% il prezzo di riferimento, scambio sul posto, incentivo FER, accumuli, cessione gratuita alle regioni, CER e configurazioni di autoconsumo diffuso; percentuali calcolate sempre come rapporto tra l’energia immessa attribuita alle situazioni di esclusione e l’energia immessa complessiva);
- la differenza di prezzo indicata nelle 2 disposizioni di legge: quindi per l’art.15-bis la differenza tra prezzo di riferimento (tra 56 e 75 €/MWh) e prezzo contrattuale/di mercato; per i commi 30-38, la differenza tra tetto europeo di 180 €/MWh e prezzo contrattuale/di mercato.
In merito alla disposizione 1, con prodotto positivo, il GSE eroga l’importo al produttore; se negativo, il GSE provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
In merito alla disposizione 2, con prodotto negativo, il GSE provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
Nel caso di ritiro dedicato senza prezzi minimi garantiti, il GSE calcola il prodotto tra l’energia immessa soggetta al prelievo e la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e la differenza indicata sopra da ciascuna disposizione di legge.
Nel caso di ritiro dedicato con prezzi minimi garantiti, il GSE effettua i conguagli in modo che ai produttori spetti il massimo tra il prezzo garantito e la somma al paragrafo precedente.
Ciò significa che:
- in presenza di contratti di cessione dell’energia, i produttori sono tenuti a trasmettere a conguaglio, quindi al termine del periodo di applicazione (30/06/2023), il prezzo medio di cessione dell’energia per il calcolo delle partite economiche, unitamente ad un’attestazione di una società di revisione. Proprio per questo il GSE attuerà le 2 disposizioni di legge direttamente a conguaglio, cioè successivamente al termine del periodo di applicazione (30/06/2023);
- in caso di ritiro dedicato senza prezzo minimo garantito, il GSE dovrebbe applicare il prelievo fin da subito;
- in caso di ritiro dedicato con prezzo minimo garantito e di scambio sul posto, il GSE applicherà gli eventuali prelievi a conguaglio, cioè al termine di ogni anno solare.
La Delibera ARERA 143/2023 con il relativo Allegato A