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DECRETO MASE N.119/2023: RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Il 16 settembre scorso è entrato in vigore il decreto n.119 del 10 luglio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che regola le attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche RAEE, tra cui i moduli fotovoltaici.

Il decreto stabilisce requisiti, obblighi e garanzie degli operatori che si occupano di preparazione al riutilizzo dei rifiuti, richiamando una norma tecnica, la CENELEC EN 50614 del 2020, che finora non aveva valore di legge. Al termine del processo si deve ottenere un prodotto con i requisiti prestazionali di un prodotto nuovo, garantito per almeno dodici mesi, sottoposto a test di qualità ufficialmente registrati, corredato dall’assunzione di responsabilità dell’operatore che lo reimmette sul mercato, operatore necessariamente dotato di attestato rilasciato dal Centro di Coordinamento (CDC) RAEE, che stabilirà requisiti tecnici ulteriori.

Pur non entrando nel merito del fotovoltaico (caratteristiche elettriche necessarie, producibilità residua…), il decreto è rilevante perché distingue tra riutilizzo e preparazione al riutilizzo. Il riutilizzo implica che il suo oggetto non sia un rifiuto e venga venduto/ceduto nuovamente sul mercato, non rientrando pertanto nelle procedure del fine vita delle istruzioni operative del GSE. In caso di riutilizzo, infatti, il GSE non restituirà le trattenute a garanzia di € 10/modulo. Con la preparazione al riutilizzo, invece, il modulo diventa un rifiuto, affidato ad operatori autorizzati che, invece di smaltirlo, lo tratteranno per immetterlo nuovamente sul mercato. In questo caso il GSE restituirà gli importi trattenuti a garanzia.

Per quanto si attendano ancora chiarimenti specifici sui rifiuti fotovoltaici, questo decreto pone fine al trasferimento di moduli dismessi per il tramite di operatori disinvolti che non offrono alcuna garanzia: soltanto soggetti autorizzati e in possesso delle necessarie certificazioni potranno occuparsi della preparazione al riutilizzo.

Unica pecca del decreto sono i volumi indicati negli allegati, assolutamente insufficienti: a fronte dei 25.000 moduli all’anno del dispositivo di legge, un solo gestore di rifiuti ha trattato 800.000 moduli negli ultimi 2 anni.

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