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	<title>Non categorizzato Archivi - Externa Srl</title>
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	<description>servizi specializzati di Asset Management volti alla gestione efficiente di grandi impianti fotovoltaici,</description>
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	<title>Non categorizzato Archivi - Externa Srl</title>
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		<title>SUER: NUOVO “MODELLO UNICO PARTE III” PER GLI IMPIANTI IN ATTIVITÀ LIBERA</title>
		<link>https://externasrl.it/suer-nuovo-modello-unico-parte-iii-per-gli-impianti-in-attivita-libera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
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		<category><![CDATA[SUER-modello-unico-iter-semplificato-edilizia-libera]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sull&#8217;onda del D.Lgs.190/2024 e nell’ottica di rafforzare il SUER, lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, il D.M. n. 223 del 15 luglio 2026 del MASE consolida il ruolo di supporto della piattaforma  SUER sia ai soggetti richiedenti che alle amministrazioni competenti nella gestione dei procedimenti autorizzativi di impianti rinnovabili. Al Modello Unico &#8211; utilizzato [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sull&#8217;onda del D.Lgs.190/2024 e nell’ottica di rafforzare il SUER, lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, il D.M. n. 223 del 15 luglio 2026 del MASE consolida il ruolo di supporto della piattaforma  SUER sia ai soggetti richiedenti che alle amministrazioni competenti nella gestione dei procedimenti autorizzativi di impianti rinnovabili.</p>
<p>Al Modello Unico &#8211; utilizzato per l’<em>iter semplificato</em> relativo agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW &#8211; il decreto aggiunge la “Parte III” dedicata agli impianti in regime di attività libera (art 7 del Testo Unico FER).</p>
<p>Questa nuova sezione dovrà essere disponibile sulla piattaforma SUER entro la fine del mese di luglio, da quando diventerà la modalità standard per comunicare gli interventi in edilizia libera. Tale modello dovrà essere compilato e trasmesso telematicamente entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.</p>
<p>Per gli impianti già entrati in esercizio prima che il Modello Parte III sia disponibile sul SUER, i termini di trasmissione prevedono una fase transitoria di 6 mesi dall’effettiva disponibilità sulla piattaforma SUER.</p>
<p><a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/07/mase_udcm_dm_0000223.15-07-2026.pdf">Decreto MASE n.223 del 15 luglio 2026</a></p>
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		<title>AGGIORNAMENTO SUI NUOVI ADEMPIMENTI DOGANALI</title>
		<link>https://externasrl.it/aggiornamento-sui-nuovi-adempimenti-doganali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[adm-novità-2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come indicato in una serie di articoli precedenti, al momento permane una significativa incertezza sugli adempimenti doganali nel settore dell’energia. A seguito delle novità a ciel sereno introdotte dal Decreto MEF 10 marzo 2026, la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) non ha ancora provveduto ad aggiornare con la stessa tempestività le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come indicato in una serie di articoli precedenti, al momento permane una significativa incertezza sugli adempimenti doganali nel settore dell’energia. A seguito delle novità a ciel sereno introdotte dal Decreto MEF 10 marzo 2026, la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) non ha ancora provveduto ad aggiornare con la stessa tempestività le proprie procedure operative e i processi amministrativi. Tale situazione ha determinato uno stallo presso numerosi uffici territoriali, tuttora in attesa di direttive ufficiali sull’applicazione delle nuove disposizioni, con il rischio di interpretazioni e prassi non uniformi.</p>
<p>Da contatti diretti, è emerso che alcuni uffici doganali non hanno al momento avviato la gestione delle licenze commerciali per gli impianti di potenza inferiore o pari a 20kW. Una volta che le novità diventeranno operative a livello territoriale, anche i titolari di impianti rinnovabili di potenza ≤ 20kW che cedono l’energia prodotta a clienti finali saranno qualificati come SEU (sistemi efficienti di utenza) e, di conseguenza, saranno soggetti ai medesimi adempimenti doganali previsti per i SEU di potenza superiore (denuncia di officina, richiesta di licenza commerciale, versamento delle accise …)</p>
<p>Tra questi, nello stesso decreto MEF, l’art.11 introduce l’obbligo in capo ai venditori di effettuare le comunicazioni telematiche mensili dei kWh venduti e delle corrispondenti accise, che si estende anche ai SEU, ossia ai produttori che non consumano direttamente l’energia prodotta cedendola a clienti finali.  Anche in questo caso vari uffici territoriali ADM si stanno gradatamente adeguando per abilitare i soggetti coinvolti a questa funzionalità e, in una fase successiva, a verificare la regolarità delle comunicazioni mensili.</p>
<p>Per il momento, quindi, bisogna attendere che l’adeguamento avvenga nel proprio ufficio doganale competente.</p>
<p>In via prudenziale, potrebbe valer la pena valutare l’invio di una pec al suddetto ufficio doganale chiedendo formalmente chiarimenti in merito alle procedure implementate ai sensi di due specifiche disposizioni del decreto MEF 10 marzo 2026: quella dell’art.22 comma 6, che qualifica come SEU, con i relativi obblighi, gli impianti di potenza inferiore o pari a 20 kW che cedono l’energia a clienti finali; e quella di cui all’art.11, che estende anche ai SEU l’obbligo delle comunicazioni telematiche mensili. Una richiesta formale consentirebbe di acquisire la posizione ufficiale dell&#8217;Ufficio competente, di dimostrare la volontà dell&#8217;operatore di adeguarsi tempestivamente ai nuovi obblighi non appena questi diventeranno operativi e, non da ultimo, di essere informati tempestivamente sulla relativa applicazione.</p>
<p>Quando verranno chiariti i termini della questione, Externa potrà offrire ai proprietari di impianti fotovoltaici supporto nei vari adempimenti (denuncia di officina commerciale, abilitazione alle comunicazioni mensili, richiesta di vidimazione registri, presentazione delle dichiarazioni di consumo…)</p>
<p><a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-MEF-10-marzo-2026.pdf">Decreto MEF 10 marzo 2026</a></p>
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		<item>
		<title>PROROGA BANDO FVT SUD</title>
		<link>https://externasrl.it/proroga-bando-fvt-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[bando-fv-ftv-pnric-sud-proroga]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio il MASE ha prorogato fino al 3 luglio 2026 la scadenza del bando dedicato al Sud Italia per sostenere l’autoproduzione di energia rinnovabile. Di seguito le caratteristiche principali. Beneficiari Le imprese di qualsiasi dimensione localizzate in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni Basilicata, Calabria, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio il MASE ha prorogato fino al 3 luglio 2026 la scadenza del bando dedicato al Sud Italia per sostenere l’autoproduzione di energia rinnovabile.</p>
<p>Di seguito le caratteristiche principali.</p>
<p><strong>Beneficiari</strong></p>
<p>Le imprese di qualsiasi dimensione localizzate in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 60% delle risorse è riservato alle PMI, con una quota dedicata specificamente a micro e piccole imprese.</p>
<p><strong>Scopo del provvedimento</strong></p>
<p>Il progetto di investimento, che può essere riferito ad una sola unità produttiva, deve essere finalizzato all&#8217;autoconsumo della stessa. In caso di sistemi di stoccaggio, la capacità deve essere dimensionata dimodoché la percentuale di energia prodotta ed autoconsumata non superi il 90%. L’eventuale energia eccedentaria prodotta non accumulata deve essere ceduta gratuitamente al GSE per 20 anni, previa sottoscrizione di apposito contratto per il ritiro dell’energia elettrica.</p>
<p>Lo stesso soggetto può presentare un massimo di tre domande di agevolazione, ciascuna per un’unità produttiva differente.</p>
<p><strong>Interventi ammessi</strong></p>
<p>L’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici con potenza compresa tra 10 kW e 1 MW, il potenziamento di impianti esistenti (è escluso il rifacimento totale) e l’installazione di sistemi di accumulo elettrochimico (<em>behind the meter</em>), solo se abbinati all’impianto rinnovabile. Tutti i componenti installati devono essere nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato e presso terzi che non abbiano relazioni con l’acquirente. Tutti i moduli fotovoltaici devono essere certificati ISO/IEC 17025.</p>
<p><strong>Il Contributo in conto capitale</strong></p>
<p>Erogato al massimo in due tranches (SAL) prevede la possibilità di un anticipo fino al 30%, previa presentazione di analoga fideiussione. La liquidazione del saldo avviene entro 80 giorni dalla rendicontazione finale. Il contributo ammonta a:</p>
<table width="387">
<tbody>
<tr>
<td width="179"><strong>Tecnologia</strong></td>
<td width="113"><strong>Dimensione Impresa</strong></td>
<td width="94"><strong>Contributo (%)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Fotovoltaico</td>
<td width="113">Piccola</td>
<td width="94">58%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Fotovoltaico</td>
<td width="113">Media</td>
<td width="94">48%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Fotovoltaico</td>
<td width="113">Grande</td>
<td width="94">38%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Termo-fotovoltaico</td>
<td width="113">Piccola</td>
<td width="94">63%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Termo-fotovoltaico</td>
<td width="113">Media</td>
<td width="94">53%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Termo-fotovoltaico</td>
<td width="113">Grande</td>
<td width="94">43%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Accumulo</td>
<td width="113">Piccola</td>
<td width="94">48%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Accumulo</td>
<td width="113">Media</td>
<td width="94">38%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Accumulo</td>
<td width="113">Grande</td>
<td width="94">28%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>con premialità aggiuntive: +5% per l’uso di moduli di classe B o C (registro ENEA); +2% per moduli di classe A; 2% se l’azienda è certificata ISO 50001.</p>
<p><strong>Tempistiche e modalità</strong></p>
<p>Il progetto deve essere avviato (inizio lavori) successivamente alla domanda di agevolazione e ultimato (entrata in esercizio) entro 18 mesi dal provvedimento di ammissione.</p>
<p>La domanda si presenta tramite l’applicazione PNRIC-FTV del portale GSE e, tra i documenti da caricare, figurano sia una perizia tecnica asseverata con le principali caratteristiche e la relativa conformità a norme e standard, che un’asseverazione di un revisore legale che attesti la compatibilità tra i dati di bilancio del richiedente e i requisiti del bando.</p>
<p>Le <a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/06/all_1_regole_operative.pdf">regole operative</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>NUOVO OBBLIGO DOGANALE</title>
		<link>https://externasrl.it/nuovo-obbligo-adm-dogana-fotovoltaico-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-obbligo-dogana-adm]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In merito alle recenti novità introdotte al regime delle accise dal Decreto MEF 10 marzo scorso e ai precedenti articoli pubblicati a riguardo su questo sito, abbiamo ricevuto conferma dai primi uffici doganali in merito al nuovo adempimento ai sensi dell’art.22 comma 5 del decreto, rivolto a tutti i titolari di impianti fotovoltaici di potenza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In merito alle recenti novità introdotte al regime delle accise dal Decreto MEF 10 marzo scorso e ai precedenti articoli pubblicati a riguardo su questo sito, abbiamo ricevuto conferma dai primi uffici doganali in merito al nuovo adempimento ai sensi dell’art.22 comma 5 del decreto, rivolto a <strong>tutti i titolari di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kW in regime di cessione totale, quindi anche quelli già in esercizio e titolari di un codice ditta da tempo.</strong></p>
<p>Questi soggetti sono infatti tenuti a fornire una serie di informazioni, quali ad esempio i dati principali della società e dell’impianto, alla propria dogana di competenza.</p>
<p>Non esitate a contattarci per il supporto necessario per adempiere a questo nuovo obbligo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>AGGIORNAMENTO SULLE NOVITÀ DOGANALI</title>
		<link>https://externasrl.it/aggiornamento-sulle-novita-doganali-accise-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[ADM-accise-pec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Integriamo l&#8217;articolo pubblicato di recente su questo sito circa le novità in materia di accise e procedure doganali. In merito alle recenti novità introdotte dal Decreto MEF 10 marzo scorso, la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto alle richieste di chiarimento circa l’applicazione delle disposizioni transitorie dell’art.22 comma 5, confermando che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Integriamo l&#8217;articolo pubblicato di recente su questo sito circa le novità in materia di accise e procedure doganali.</p>
<p>In merito alle recenti novità introdotte dal Decreto MEF 10 marzo scorso, la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto alle richieste di chiarimento circa l’applicazione delle disposizioni transitorie dell’art.22 comma 5, confermando che tale adempimento interessa tutti i titolari di impianti fotovoltaici in regime di cessione totale, quindi anche quelli già in esercizio e titolari di un codice ditta da tempo.</p>
<p>La scadenza indicata nel decreto era il 31/03/2026, ma la direzione ha precisato che gli operatori possono adempiere a tale obbligo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (20 marzo 2026), quindi entro il 20 maggio prossimo.</p>
<p>Pertanto, tutti i titolari di impianti fotovoltaici in regime di cessione totale devono, in ottemperanza all’art.22 comma 5 del decreto MEF 10 marzo 2026, inviare una pec alla dogana competente comunicando:</p>
<ul>
<li>l’avvio dell’attività di produzione di energia</li>
<li>i dati principali della società (ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale, dati del rappresentante legale, indicazione di dove è custodita la documentazione rilavante ai fini fiscali)</li>
<li>i dati principali dell’impianto (codice ditta, ubicazione, potenza, data di connessione, …)</li>
<li>di cedere alla rete l’intero quantitativo di energia elettrica prodotto dall’impianto.</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOVITÀ IN MATERIA DI ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA</title>
		<link>https://externasrl.it/novita-in-materia-di-accise-sullenergia-elettrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[accise-energia-rinnovabili-dogana-adm-fotovoltaico-tua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 20 marzo scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 marzo 2026, che propone una ricostruzione organica della disciplina dell’accisa sull’energia elettrica, per sistematizzare e consolidare le modifiche apportate nel 2025 al Testo Unico delle Accise (TUA), in particolare dal D.lgs. 43/2025. Il decreto disciplina l’iter [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 20 marzo scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 marzo 2026, che propone una ricostruzione organica della disciplina dell’accisa sull’energia elettrica, per sistematizzare e consolidare le modifiche apportate nel 2025 al Testo Unico delle Accise (TUA), in particolare dal D.lgs. 43/2025.</p>
<p>Il decreto disciplina l’iter autorizzativo in ambito doganale, dettagliando le modalità di denuncia, verifica e rilascio di licenze e autorizzazioni. Vengono inoltre regolati gli adempimenti conseguenti, quali il versamento dell’accisa con eventuali esclusioni e rimodulazioni, il calcolo e l’adeguamento trimestrale della cauzione a garanzia, le dichiarazioni telematiche semestrali e le comunicazioni mensili, nonché le incombenze dei soggetti non obbligati, principalmente impianti operanti in regime di cessione totale.</p>
<p>Il decreto, tuttavia, non si limita a ribadire le novità introdotte nel corso del 2025, ma introduce elementi novativi che ampliano in modo significativo il perimetro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), coinvolgendo anche impianti finora esclusi. Queste novità, per certi versi inaspettate, sembrano in controtendenza rispetto al processo di semplificazione che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore energetico, promosso da GSE, gestori di rete, legislatore e autorità di regolazione.</p>
<p>Dopo oltre un mese dalla pubblicazione del decreto, le modifiche rimangono per lo più sconosciute alla maggior parte degli operatori del settore e gli stessi uffici doganali territoriali sono in attesa di indicazioni attuative. L’intero settore energetico attende pertanto dalla Direzione centrale dell’ADM l’interpretazione sistematica del decreto, con indicazioni puntuali circa gli effetti operativi sulle procedure doganali.</p>
<p>Ma veniamo alle novità.</p>
<p><strong>Articolo 22 comma 6</strong></p>
<p>Gli impianti di potenza inferiore o pari a 20 kW che vendono l’energia a terzi sono considerati produttori in configurazioni SEU e, pertanto, diventano soggetti obbligati al pagamento dell’accisa. Sono quindi tenuti a presentare denuncia di officina elettrica alla dogana competente e a concordare una verifica tecnica di primo impianto, finalizzata al rilascio della licenza e alla definizione del carico fiscale.</p>
<p>Il decreto, però, non specifica né a partire da quanti kW di potenza si definisca questo gruppo (3&lt;kW&gt;20?) e neppure gli adempimenti ivi applicabili. Si attendono quindi chiarimenti da parte della Direzione centrale, anche considerando che i sistemi informatici doganali non censiscono ancora questa categoria di produttori. In assenza, però, di deroghe o regimi semplificati per questi casi, ne consegue che anche i SEU fino a 20 kW sono tenuti agli adempimenti ordinari dei soggetti obbligati: denuncia di officina elettrica, versamento e adeguamento trimestrale della cauzione sull’accisa, pagamento dei diritti di licenza commerciale, vidimazione e tenuta dei registri di misura, versamento mensile delle accise, nonché invio telematico di dichiarazioni semestrali e comunicazioni mensili.</p>
<p><strong>Articolo 11 </strong></p>
<p>Dal 1° aprile 2026, i venditori di energia elettrica – non solo grossisti e venditori di mercato, ma anche produttori in configurazioni SEU – sono tenuti a trasmettere mensilmente in dogana, esclusivamente per via telematica, l’energia fatturata ai clienti finali e le accise dovute.</p>
<p>Nel portale ADM c&#8217;è una specifica funzionalità alla quale il produttore deve preventivamente abilitarsi presso l’ufficio doganale competente, così come per le dichiarazioni di consumo. Anche su questo aspetto si attendono chiarimenti operativi, in particolare sulle modalità di abilitazione e gestione della procedura.</p>
<p><strong>Articolo 22 comma 5</strong></p>
<p>La disposizione prevede che i soggetti non obbligati già in esercizio al 31 dicembre 2025 – cioè i titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW in regime di cessione totale o di impianti di potenza superiore a 50 kW costituiti da gruppi elettrogeni azionati da biomassa o dai relativi gas – debbano adempiere entro il 31 marzo 2026 agli obblighi di cui all’art.14, commi 1 e 2, cioè comunicare in dogana l’avvio dell’attività, i principali dati relativi ad impianto e produttore e la cessione totale dell’energia prodotta.</p>
<p>L’interpretazione della norma transitoria presenta tuttavia profili di incertezza. Non è chiaro, infatti, se l’obbligo riguardi solo i soggetti che, pur essendo già operativi al 31 dicembre 2025, non abbiano mai effettuato comunicazioni in dogana e siano privi pertanto di codice ditta.</p>
<p>Appare infatti ridondante imporre ai produttori già in possesso di codice ditta un ulteriore invio integrale dei dati, visto che l’assegnazione del codice ditta presuppone l’avvenuta trasmissione delle informazioni necessarie. Alcuni uffici doganali interpretano la norma nel senso che l’obbligo di comunicazione sussista solo per i soggetti non ancora censiti, sebbene in esercizio al 31/12/2025; altri uffici, al contrario, ritengono necessaria una nuova comunicazione tramite PEC, entro il 31 marzo 2026, di avvio attività (art.14 comma 1), dei dati caratteristici di officina e produttore, nonché di cessione integrale in rete dell&#8217;energia prodotta (art.14 comma 2).</p>
<p>Anche in questo caso un chiarimento ufficiale da parte della Direzione centrale dell’ADM risulta indispensabile.</p>
<p><strong>Articolo 2 comma 5</strong></p>
<p>L’obbligo di iscrizione all’Elenco dei Venditori di Energia Elettrica (EVE), istituito dal DM MITE 25 agosto 2022 n.164, nonché la relativa dichiarazione di iscrizione ai sensi dell’art.2 comma 5 del decreto MEF, riguarda i soggetti obbligati in possesso di autorizzazione (ossia grossisti e venditori di energia elettrica), ma non i produttori in configurazioni SEU. Questo perché, nelle configurazioni SEU:</p>
<ul>
<li>la vendita avviene tramite connessione diretta, senza utilizzo della rete pubblica;</li>
<li>il produttore non opera sul mercato retail;</li>
<li>i requisiti patrimoniali per l’iscrizione (capitale minimo € 100.000) non risultano solitamente soddisfatti, essendo propri degli operatori di mercato.</li>
</ul>
<p>Resta tuttavia ferma la possibilità che, qualora un produttore in SEU effettui fatturazione nei confronti di più clienti finali, si renda necessaria l’iscrizione all’EVE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-MEF-10-marzo-2026.pdf">Il Decreto MEF del 10 marzo 2026</a></p>
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		<item>
		<title>CORRISPETTIVI GSE NELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE</title>
		<link>https://externasrl.it/corrispettivi-gse-nelle-dichiarazioni-precompilate-2/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[GSE-comunica-AE-precompilata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro RL dei Redditi PF), adesso questi proventi, che sono imponibili fiscalmente, appariranno direttamente nel modello 730 o nel modello Redditi PF precompilati. I proventi da incentivo, al contrario, sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.</p>
<p>In questi giorni il GSE ha iniziato ad inviare una mail ai produttori persone fisiche o condomini per informarli di aver trasmesso all’Agenzia delle Entrate i redditi diversi 2025 prodotti dagli impianti. Le mail contengono anche le seguenti istruzioni di consultazione nel portale GSE:</p>
<ul>
<li>Accedi all&#8217;<a href="https://tr.cc.gse.it/e/tr?q=5%3dHhKWQa%26x%3dS%265%3dYHUI%26M%3dDXHgCXI%26S%3dtLAN5_Jh1b_UR_Pcug_ZR_Jh1b_TW97Ly.E57.zR_4sjx_Dh69y_Jh1b_TWQqJCC4_Jh1b_TWMnJrPqI.tEu_Jh1b_UWCz58SqJF_Pcug_ZGUUK47EnW6T9g_Jh1b_TLZNPQtwlMXVlzMFuyvOhWexVOqlsCfqXCxUqw4q52SnKgUwk5UA8h9rosFG_Jh1b_TLZRMDj_4sjx_DWIjMtIP9qu3D5DcBgJ6OssUjSieJB4XnwF4mFjbjvVd3E_9yer_IcDdYWPPne_4sjx_DWIncW3r9mA0VKe8fCCey97qM8q_Pcug_ZGTWqtG_9yer_IcDhaggeTwZt_9yer_IcDdTUURsssiln7R7gr5ZfCnYfZnGuVBiEpGYnRFAoj1NUF_Jh1b_TLZN1vugj_9yer_IcDdeGeRQvL7BOzm2Nv45w42fz4M0UPe_9yer_IcDhr8YJEln66APigFuMKru5rZsQDwbKiw85ef6lBvgWQtE9_9yer_IcEf_9yer_IcEf_9yer_IcDbrEqFAGp_Jh1b_TLaPOxYD_RrA100_Pcug_ZGTQTqJ_9yer_IcEfH_Pcug_ZGTQA4EvRtGu_Pcug_ZGUUZ_4sjx_DWIdoC0Sy_Jh1b_TLaP4w0IYrdG6MdraPeI7NcH7KdqUHbr8L9rUMBCXO9C_Jh1b_TMmOkU-k1FAC0L_9yer_JlC.bQdN44eGoVMQmh5RnGOUqRhLb_9yer_IcGgLZLbQh8D_9yer_IcEd26vg%26u%3d%26G5%3dWKZI%26L0%3dZLTMhFTPhKbHbI%260%3dM0KYtcm5KcqSPZC8u0KYweDWQcK7wfEZL9CWLfqYuYEWQZoTsfK8JboTMDn7KeH6&amp;mupckp=mupAtu4m8OiX0wt">Area Clienti</a> con CIE, SPID o credenziali,</li>
<li>Clicca sul menu “Operazioni”,</li>
<li>Accedi alla sezione “Documenti dal GSE&#8221;,</li>
<li>Scarica il documento denominato “Riepilogo Redditi Diversi” (anno di riferimento 2025) presente nell’elenco.</li>
</ul>
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		<title>CORRISPETTIVI GSE NELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE</title>
		<link>https://externasrl.it/corrispettivi-gse-nelle-dichiarazioni-precompilate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:59:11 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[precompilata-rid-ssp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro RL dei Redditi PF), adesso questi proventi, che sono imponibili fiscalmente, appariranno direttamente nel modello 730 o nel modello Redditi PF precompilati. I proventi da incentivo, al contrario, sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.</p>
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		<title>ENERGIA IMMESSA NEGATIVA NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE</title>
		<link>https://externasrl.it/energia-immessa-negativa-nella-dichiarazione-doganale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[ADM-EIN-Dichiarazioni-di-consumo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.7 del 10 aprile 2025 fornisce precisazioni sul trattamento fiscale dell’energia immessa negativa (EIN), quella cioè consumata dagli impianti di produzione di energia per alimentare i sistemi ausiliari di centrale o i sistemi di accumulo finalizzati alla re-immissione in rete che abbiano richiesto l’applicazione della delibera 109/2021/R/eel. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.7 del 10 aprile 2025 fornisce precisazioni sul trattamento fiscale dell’energia immessa negativa (EIN), quella cioè consumata dagli impianti di produzione di energia per alimentare i sistemi ausiliari di centrale o i sistemi di accumulo finalizzati alla re-immissione in rete che abbiano richiesto l’applicazione della delibera 109/2021/R/eel.</p>
<p>L’ADM precisa che l’EIN è esente da accisa (art.52, comma 3, lettera a del TUA).</p>
<p>L’onere di inserire nella propria dichiarazione telematica doganale (annuale/semestrale) i kWh di energia immessa negativa viene affidato al soggetto obbligato, che può essere:</p>
<ul>
<li>Il produttore di un impianto fotovoltaico di potenza &gt; 200 kW che acquista sul mercato l’energia elettrica per l&#8217;UPSA, solo nel caso in cui abbia richiesto all&#8217;ufficio doganale competente di venire riconosciuto come soggetto obbligato. Per far ciò deve aver presentato una denuncia integrativa per il rilascio di una licenza di esercizio commerciale, soggetta a diritti annuali pari a € 77,47.</li>
<li>l’utente del dispacciamento, ossia il trader che compra l’energia prodotta dall’impianto e vende all’impianto l’energia per alimentarne la produzione (l&#8217;EIN appunto), laddove il produttore non si sia qualificato come soggetto obbligato.</li>
</ul>
<p>La <a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/04/2025.04.10-ADM-circolare-7-2025.pdf">circolare</a></p>
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		<title>AGGIORNATO IL REGOLAMENTO CONTROLLI DEL GSE</title>
		<link>https://externasrl.it/aggiornato-il-regolamento-controlli-del-gse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-regolamento-controlli-gse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio, il GSE ha aggiornato il Regolamento in materia di attività di controllo sugli impianti rinnovabili. Rimane fermo il principio di proporzionalità tra la sanzione applicata e la violazione riscontrata, nonché quello della revoca dell’incentivo in tutti i casi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti partecipanti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio, il GSE ha aggiornato il Regolamento in materia di attività di controllo sugli impianti rinnovabili. Rimane fermo il principio di proporzionalità tra la sanzione applicata e la violazione riscontrata, nonché quello della revoca dell’incentivo in tutti i casi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti partecipanti alla medesima procedura.</p>
<p>La revisione del regolamento del dicembre 2023 si concentra in particolare sull’aggiornamento dell’elenco delle violazioni, sia quelle che comportano la decadenza degli incentivi (Allegato 1) che quelle che portano alla decurtazione (Allegato 2).</p>
<p>In tale ambito, è stato previsto che le dichiarazioni non veritiere possano comportare una decurtazione del 10% in luogo della revoca, qualora risultino imputabili a soggetti terzi (quali progettisti, EPC&#8230;) e il soggetto responsabile si sia costituito parte civile in un procedimento penale.</p>
<p>Anche in caso di artato frazionamento e conseguente revoca dell’incentivo da parte del GSE, il Regolamento riconosce al soggetto responsabile la possibilità di fare istanza di tariffa incentivante su un unico impianto di potenza pari alla somma degli impianti del lotto.</p>
<p>In caso di segnalazione spontanea della violazione da parte del soggetto responsabile, il Regolamento ora prevede la riduzione della decurtazione in misura fissa del 50%.</p>
<p>La presenza di moduli fotovoltaici privi delle certificazioni di legge comporta una decurtazione dell’incentivo, ma in misura proporzionale.</p>
<p>Al GSE è riconosciuto un margine di discrezionalità nell’applicazione delle misure, potendo optare, nei casi concreti, per la decurtazione in luogo della revoca oppure per il riconoscimento di una tariffa incentivante diversa da quella originariamente richiesta. A titolo esemplificativo, ciò può avvenire nei casi in cui venga applicata la tariffa prevista per impianti a terra anziché quella per serre fotovoltaiche, laddove sia accertata la mancata o parziale coltivazione dell’area sottostante.</p>
<p>Il <a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/04/Regolamento-Controlli-GSE.pdf">Regolamento</a></p>
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