Edit Content

Padova Site

BLOCCATO IL PREZZO DI VENDITA DELL’ENERGIA DEL FOTOVOLTAICO INCENTIVATO

Il nuovo decreto antifrodi sui bonus edilizi, DL 25 ferbbraio 2022 n.13 (“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché’ sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”) apporta importanti novità in tema di extra profitti delle fonti rinnovabili.

L’art. 5 in particolare (“Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili”) abroga il contestatissimo art.16 del decreto Sostegni ter (n.4 del 27/01/2022) e ridefinisce il meccanismo di compensazione sul prezzo di vendita dell’energia elettrica.

Come indicato da ARERA nella memoria del 18/02/2022, vengono esclusi dalla compensazione gli impianti FER non incentivati entrati in esercizio dopo il 01/01/2010.

La compensazione che il GSE opererà da febbraio a dicembre 2022 rimane quindi per:

  1. gli impianti FER non incentivati entrati in esercizio prima del 2010;
  2. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal conto energia;
  3. i contratti di fornitura di energia a prezzo di mercato spot o con prezzo fisso che superi del 10% i valori zonali di riferimento indicati di seguito.

Il meccanismo di compensazione si basa sulla differenza tra:

  • prezzo zonale di riferimento (in €/MWh: CNOR 58, CSUD 57, NORD 58, SARD 61, SICI 75, SUD 56) stabilito nell’allegato al decreto;
  • prezzo zonale orario di mercato oppure prezzo contrattuale laddove questo superi del 10% il prezzo zonale di riferimento.

Con differenza positiva, il GSE eroga al produttore l’importo corrispondente.

Con differenza negativa, il GSE conguaglia o richiede il relativo importo al produttore.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ARERA ne disciplinerà le modalità attuative.

SCARICA IL PDF

Ti servono informazioni?

Non esitare a contattarci, sapremo dare risposte chiare e veloci a tutte le tue domande.