Il nuovo decreto antifrodi sui bonus edilizi, DL 25 ferbbraio 2022 n.13 (“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché’ sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”) apporta importanti novità in tema di extra profitti delle fonti rinnovabili.
L’art. 5 in particolare (“Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili”) abroga il contestatissimo art.16 del decreto Sostegni ter (n.4 del 27/01/2022) e ridefinisce il meccanismo di compensazione sul prezzo di vendita dell’energia elettrica.
Come indicato da ARERA nella memoria del 18/02/2022, vengono esclusi dalla compensazione gli impianti FER non incentivati entrati in esercizio dopo il 01/01/2010.
La compensazione che il GSE opererà da febbraio a dicembre 2022 rimane quindi per:
- gli impianti FER non incentivati entrati in esercizio prima del 2010;
- gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal conto energia;
- i contratti di fornitura di energia a prezzo di mercato spot o con prezzo fisso che superi del 10% i valori zonali di riferimento indicati di seguito.
Il meccanismo di compensazione si basa sulla differenza tra:
- prezzo zonale di riferimento (in €/MWh: CNOR 58, CSUD 57, NORD 58, SARD 61, SICI 75, SUD 56) stabilito nell’allegato al decreto;
- prezzo zonale orario di mercato oppure prezzo contrattuale laddove questo superi del 10% il prezzo zonale di riferimento.
Con differenza positiva, il GSE eroga al produttore l’importo corrispondente.
Con differenza negativa, il GSE conguaglia o richiede il relativo importo al produttore.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ARERA ne disciplinerà le modalità attuative.
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