Il 29 aprile 2022 è entrata in vigore la Legge 27 aprile 2022 n.34, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1 marzo 2022 n.17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022)
LE PRINCIPALI NOVITÀ PER AREE E IMMOBILI SENZA VINCOLI PAESAGGISTICI, AMBIENTALI, CULTURALI, IDROGEOLOGICI O NATURALISTICI
SOLAR BELT
In deroga al divieto di accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole (art.65 D.L. 1/2012), la nuova legge inserisce il SOLAR BELT per cui determinate aree, anche agricole, vengono definite automaticamente idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra. Le aree idonee sono:
- aree agricole entro 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi siti di interesse nazionale, le cave e le miniere;
- aree interne ad impianti e stabilimenti a aree agricole entro 300 metri da questi;
- aree dove già vi siano impianti fotovoltaici;
- aree entro 300 metri da impianti fotovoltaici in rifacimento;
- aree entro 150 metri dalla rete autostradale.
Dal punto di vista autorizzativo, gli impianti a terra costruiti su aree idonee comprensivi delle opere e infrastrutture necessarie seguono percorsi autorizzativi diversi a seconda della potenza:
- fino a 1MW, la dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA);
- da 1 a 10MW, la procedura abilitativa semplificata (PAS) indipendentemente dal livello di tensione (anche alta tensione);
- oltre i 10MW la procedura di autorizzazione unica (PAU).
È possibile estendere la PAS ad impianti fino a 20MW di potenza solo su:
- terreni industriali, cave e discariche recuperate (anche in alta tensione);
- aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave esaurite (e ripristinate) e impianti agrivoltaici elevati che non distino più di 3 chilometri da aree industriali, commerciali e artigianali.
L’esenzione da verifiche ambientali di tutte le PAS è comunque subordinata a un’autodichiarazione che l’area non è interessata da vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, idrogeologici o naturalistici.
INCENTIVI AGRIVOLTAICO E FLOTTANTI
Altra novità della legge è che il divieto di incentivazione del fotovoltaico su suoli agricoli (art.65 DL 1/2012) non si applica agli impianti agrovoltaici, per i quali è stato stralciato anche il limite del 10% della superficie agricola aziendale, e neppure ai fotovoltaici flottanti su superfici bagnate o su invasi artificiali, per i cui criteri, però, occorre attendere l’emanazione del decreto ministeriale del MiTe.
FOTOVOLTAICO SU TETTO
Tranne che per impianti in aree o su immobili di notevole interesse pubblico, non sono necessari permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e su strutture e manufatti fuori terra.
Lo stesso regime libero si applica anche alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei suddetti edifici o strutture e manufatti, da cui si può ipotizzare che le autorizzazioni di rete e paesaggistiche per tali connessioni, senza limiti di lunghezza o configurazione (interrata/aerea), possano non essere più necessarie.
In presenza di vincoli, l’autorizzazione paesaggistica non è comunque necessaria se i pannelli sono integrati e non visibili dagli spazi pubblici o panoramici.
Il modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di fotovoltaico su tetto è innalzato ad impianti fino a 200 kW di potenza, realizzati in edilizia libera.
Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici e agli indici di copertura previsti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell’area industriale.
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