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AGRISOLARE – REQUISITI MODULI FOTOVOLTAICI

Come da nuovo regolamento operativo GSE del luglio 2023, la misura Parco Agrisolare prevede il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH – do no significant harm), di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, elemento obbligatorio nell’utilizzo delle risorse del PNRR.

In particolare, nella richiesta di ammissione al contributo agrisolare, il soggetto richiedente dovrà dichiarare (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), conservando la relativa evidenza documentale per almeno i 5 anni successivi all’ultimo contributo concesso, che:

  1. i pannelli fotovoltaici rispettano le disposizioni CEI e sono dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs;
  2. per i pannelli saranno rispettati gli obblighi in materia di fine vita da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi o iscritti nell’apposito Registro dei produttori AEE;
  3. che l’impianto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione a sostegno.

 

In relazione al primo punto, in una delle FAQ da portale sulla misura agrisolare, il GSE precisa che i moduli fotovoltaici devono:

  • disporre della marcatura CE e, ove necessario, anche della conformità alla Direttiva RoHS;

oppure

  • rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE “Certificazioni componenti” che prevedono evidenza della conformità alla normativa CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie).

Pertanto le certificazioni dei moduli in caso di “Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico Conto Energia” sono equipollenti, nella certificazione DNSH, ai requisiti legati alla Direttiva RoHS, fermo restando il rispetto della marcatura CE.

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