Nell’aprile 2025 il D.Lgs 43/2025 ha modificato il TUA (Testo Unico delle Accise, D.Lgs 504/1995) con ripercussioni significative per i produttori rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici, di cui questo articolo si occupa. Dopo mesi di incertezze, dal 1° gennaio 2026 le modifiche indicate di seguito sono diventate efficaci.
Frequenza delle dichiarazioni di consumo: La cadenza di presentazione di queste dichiarazioni obbligatorie diventa semestrale solo per i soggetti obbligati, titolari di licenza di officina elettrica, quindi impianti in SEU e impianti in autoconsumo non abitativo. Al contrario, gli impianti autorizzati solo con codice ditta – soggetti privi di licenza, che non rientrano tra i soggetti obbligati – mantengono la dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.56bis del TUA. Quest’ultima categoria comprende principalmente gli impianti in regime di cessione totale, vale a dire quelli che cedono alla rete tutta l’energia che producono.
Mentre la dichiarazione annuale mantiene la scadenza di presentazione dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo, la dichiarazione semestrale segue il seguente calendario: per il 1° Semestre (gennaio-giugno) va presentata dal 1° luglio al 30 settembre, mentre per il 2° Semestre (luglio-dicembre) dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo.
Entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati tenuti al versamento delle accise sull’energia venduta (SEU) devono effettuare il versamento dell’eventuale conguaglio emerso nella dichiarazione stessa. Qualora dalla dichiarazione risultassero somme versate in eccedenza, invece, le stesse verranno detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso.
Versamento Accise: il versamento delle accise – ad esempio impianti in SEU poiché vendono l’energia ai clienti finali – non dovrà più essere effettuato entro il giorno 16, ma entro la fine del mese. Inoltre le accise non verranno più calcolate con acconti fissi sulla base della produzione dell’anno precedente seguiti da conguaglio, ma verranno calcolate di mese in mese sulla base dei quantitativi di energia elettrica effettivamente autoconsumata (venduta al consumatore finale) nel mese precedente. I produttori, quindi, dovranno effettuare il calcolo delle accise dovute di mese in mese e versarle entro la fine del mese successivo.
Cauzione ad avvio attività: per i soggetti sottoposti ad accisa, a partire dal 1° gennaio 2026 la cauzione di inizio attività dovrà essere prestata in misura pari al 15% dell’accisa annua, determinata sulla base dei dati dichiarati in denuncia e di quelli eventualmente disponibili presso le dogane. Le nuove disposizioni stabiliscono inoltre un meccanismo di adeguamento trimestrale della cauzione entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Tale adeguamento non deve mai essere inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Nessun adeguamento è richiesto, però, se l’aumento della cauzione è inferiore al 10% del suo valore. L’omesso adeguamento secondo i termini di legge (art. 64, comma 2) comporta la revoca dell’autorizzazione o della licenza.
