Al momento dell’acquisto di moduli fotovoltaici per nuove installazioni o per ammodernamento di impianti esistenti, è necessario tenere in considerazione gli obblighi in materia di smaltimento rifiuti RAEE.
La Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), recepita in Italia dal decreto legislativo 14 marzo 2014 n.49, stabilisce standard da seguire nella produzione, vendita e recupero di queste apparecchiature.
In particolare stabilisce i seguenti obblighi a carico dei produttori che intendono vendere con qualunque modalità (diretta, tramite importatori o distributori, oppure a distanza) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE, tra cui rientrano i moduli fotovoltaici) all’interno del territorio di uno Stato Membro:
- Iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione RAEE. E’ possibile consultare il registro italiano al link (selezionando pannelli fotovoltaici nel menu a tendina delle apparecchiature).
- Adesione a sistemi di gestione rifiuti, collettivi (consorzi di smaltimento e recupero) o individuali, operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
- Finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile delle apparecchiature vendute. I documenti di vendita (offerte, fatture) devono esplicitare nel prezzo la componente del contributo RAEE assolto per la futura gestione in qualità di rifiuti.
- Al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, garantire al compratore il ritiro gratuito, in ragione dell’uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. Ciò diventa rilevante in caso di acquisto di pannelli per ammodernamento di impianti.
Al momento dell’acquisto dei pannelli, un compratore deve pertanto richiedere al venditore:
- il certificato di iscrizione del produttore ad un sistema di recupero operante nel territorio nazionale;
- il certificato di avvenuta registrazione presso il suddetto sistema di recupero da parte del produttore del lotto di moduli venduti (con indicazione di tutte le matricole e dell’impianto in cui sono installati).
e conservare questi documenti presso i propri archivi come evidenza di assolvimento degli obblighi in materia di gestione rifiuti.
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