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NOVITÀ IN MATERIA DI ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA

Il 20 marzo scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 marzo 2026, che propone una ricostruzione organica della disciplina dell’accisa sull’energia elettrica, per sistematizzare e consolidare le modifiche apportate nel 2025 al Testo Unico delle Accise (TUA), in particolare dal D.lgs. 43/2025.

Il decreto disciplina l’iter autorizzativo in ambito doganale, dettagliando le modalità di denuncia, verifica e rilascio di licenze e autorizzazioni. Vengono inoltre regolati gli adempimenti conseguenti, quali il versamento dell’accisa con eventuali esclusioni e rimodulazioni, il calcolo e l’adeguamento trimestrale della cauzione a garanzia, le dichiarazioni telematiche semestrali e le comunicazioni mensili, nonché le incombenze dei soggetti non obbligati, principalmente impianti operanti in regime di cessione totale.

Il decreto, tuttavia, non si limita a ribadire le novità introdotte nel corso del 2025, ma introduce elementi novativi che ampliano in modo significativo il perimetro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), coinvolgendo anche impianti finora esclusi. Queste novità, per certi versi inaspettate, sembrano in controtendenza rispetto al processo di semplificazione che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore energetico, promosso da GSE, gestori di rete, legislatore e autorità di regolazione.

Dopo oltre un mese dalla pubblicazione del decreto, le modifiche rimangono per lo più sconosciute alla maggior parte degli operatori del settore e gli stessi uffici doganali territoriali sono in attesa di indicazioni attuative. L’intero settore energetico attende pertanto dalla Direzione centrale dell’ADM l’interpretazione sistematica del decreto, con indicazioni puntuali circa gli effetti operativi sulle procedure doganali.

Ma veniamo alle novità.

Articolo 22 comma 6

Gli impianti di potenza inferiore o pari a 20 kW che vendono l’energia a terzi sono considerati produttori in configurazioni SEU e, pertanto, diventano soggetti obbligati al pagamento dell’accisa. Sono quindi tenuti a presentare denuncia di officina elettrica alla dogana competente e a concordare una verifica tecnica di primo impianto, finalizzata al rilascio della licenza e alla definizione del carico fiscale.

Il decreto, però, non specifica né a partire da quanti kW di potenza si definisca questo gruppo (3<kW>20?) e neppure gli adempimenti ivi applicabili. Si attendono quindi chiarimenti da parte della Direzione centrale, anche considerando che i sistemi informatici doganali non censiscono ancora questa categoria di produttori. In assenza, però, di deroghe o regimi semplificati per questi casi, ne consegue che anche i SEU fino a 20 kW sono tenuti agli adempimenti ordinari dei soggetti obbligati: denuncia di officina elettrica, versamento e adeguamento trimestrale della cauzione sull’accisa, pagamento dei diritti di licenza commerciale, vidimazione e tenuta dei registri di misura, versamento mensile delle accise, nonché invio telematico di dichiarazioni semestrali e comunicazioni mensili.

Articolo 11

Dal 1° aprile 2026, i venditori di energia elettrica – non solo grossisti e venditori di mercato, ma anche produttori in configurazioni SEU – sono tenuti a trasmettere mensilmente in dogana, esclusivamente per via telematica, l’energia fatturata ai clienti finali e le accise dovute.

Nel portale ADM c’è una specifica funzionalità alla quale il produttore deve preventivamente abilitarsi presso l’ufficio doganale competente, così come per le dichiarazioni di consumo. Anche su questo aspetto si attendono chiarimenti operativi, in particolare sulle modalità di abilitazione e gestione della procedura.

Articolo 22 comma 5

La disposizione prevede che i soggetti non obbligati già in esercizio al 31 dicembre 2025 – cioè i titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW in regime di cessione totale o di impianti di potenza superiore a 50 kW costituiti da gruppi elettrogeni azionati da biomassa o dai relativi gas – debbano adempiere entro il 31 marzo 2026 agli obblighi di cui all’art.14, commi 1 e 2, cioè comunicare in dogana l’avvio dell’attività, i principali dati relativi ad impianto e produttore e la cessione totale dell’energia prodotta.

L’interpretazione della norma transitoria presenta tuttavia profili di incertezza. Non è chiaro, infatti, se l’obbligo riguardi solo i soggetti che, pur essendo già operativi al 31 dicembre 2025, non abbiano mai effettuato comunicazioni in dogana e siano privi pertanto di codice ditta.

Appare infatti ridondante imporre ai produttori già in possesso di codice ditta un ulteriore invio integrale dei dati, visto che l’assegnazione del codice ditta presuppone l’avvenuta trasmissione delle informazioni necessarie. Alcuni uffici doganali interpretano la norma nel senso che l’obbligo di comunicazione sussista solo per i soggetti non ancora censiti, sebbene in esercizio al 31/12/2025; altri uffici, al contrario, ritengono necessaria una nuova comunicazione tramite PEC, entro il 31 marzo 2026, di avvio attività (art.14 comma 1), dei dati caratteristici di officina e produttore, nonché di cessione integrale in rete dell’energia prodotta (art.14 comma 2).

Anche in questo caso un chiarimento ufficiale da parte della Direzione centrale dell’ADM risulta indispensabile.

Articolo 2 comma 5

L’obbligo di iscrizione all’Elenco dei Venditori di Energia Elettrica (EVE), istituito dal DM MITE 25 agosto 2022 n.164, nonché la relativa dichiarazione di iscrizione ai sensi dell’art.2 comma 5 del decreto MEF, riguarda i soggetti obbligati in possesso di autorizzazione (ossia grossisti e venditori di energia elettrica), ma non i produttori in configurazioni SEU. Questo perché, nelle configurazioni SEU:

  • la vendita avviene tramite connessione diretta, senza utilizzo della rete pubblica;
  • il produttore non opera sul mercato retail;
  • i requisiti patrimoniali per l’iscrizione (capitale minimo € 100.000) non risultano solitamente soddisfatti, essendo propri degli operatori di mercato.

Resta tuttavia ferma la possibilità che, qualora un produttore in SEU effettui fatturazione nei confronti di più clienti finali, si renda necessaria l’iscrizione all’EVE.

 

Il Decreto MEF del 10 marzo 2026

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