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ESENZIONE DAI COSTI DI RETE IN BOLLETTA PER I PRODUTTORI (109/2021/R/eel)

La delibera 109/2021 di ARERA (e delibere successive 560/2021, 285/2022, 472/202, 596/2023…) introduce nuove possibilità di esenzione dai costi di rete dell’energia elettrica prelevata funzionale alla successiva immissione in rete, ossia quella per alimentare servizi ausiliari e sistemi di accumulo.

Già dal 2016 (art.16 dell’Allegato A della delibera AEEG n. 654/2015, il cosiddetto TIT, anche nelle versioni successive) il produttore in cessione totale poteva chiedere l’esenzione dai corrispettivi di trasmissione e distribuzione dell’energia – quanto in bolletta definito spese per il trasporto dell’energia e oneri di sistema – inviando una perizia asseverata dei sistemi ausiliari redatta da un tecnico abilitato indipendente.

La delibera 109 modifica le modalità di esenzione da questi costi, sempre previa presentazione di analoga perizia. In questo caso il cliente produttore chiede che i prelievi che alimentano servizi ausiliari o accumuli vengano considerati come “immissioni negative”, privi quindi dei costi legati a trasporto e dispacciamento. Mentre l’esenzione art.16 prevedeva un contratto di fornitura alla base e la successiva esenzione dai relativi costi di rete, con la delibera 109 non è più necessario per gli impianti in cessione totale, dove cioè i consumi siano limitati ai soli servizi ausiliari o agli accumuli. L’immissione negativa comporta che il trader di mercato cui il produttore vende l’energia immessa fornisca a sua volta l’energia necessaria per alimentare sistemi ausiliari di centrale e di accumulo, solitamente a prezzi più vantaggiosi rispetto ad un contratto di fornitura standard.

In attesa che tutto il sistema elettrico fosse in grado di gestire la delibera 109, varie proroghe dell’art.16 del TIT hanno permesso la coesistenza dei 2 regimi agevolatori nel 2023 e 2024. Da gennaio 2025, però, l’art.16 non sarà più in vigore e la delibera 109 costituirà l’unica possibilità di esenzione.

Per poter godere di tali benefici, è necessario presentare specifica istanza al distributore di rete competente, allegando una perizia asseverata da tecnico indipendente. Entro e non oltre 4 mesi dal ricevimento dell’istanza, il gestore di rete conclude il procedimento approvando o meno l’applicazione della delibera. La pratica si perfeziona solo a seguito della creazione di una UPSA (unità di produzione dei servizi ausiliari) e del conferimento del mandato di dispacciamento al trader .

Externa fornisce supporto sia per la perizia asseverata che per la presentazione della pratica agli enti competenti.

Delibera 109/2021/R/eel

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