Lo scorso 2 agosto ARERA ha pubblicato il Documento per la Consultazione n.390 (Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dai D.Lgs 199/2021 e 210/2021), in cui ripercorre l’evoluzione normativa e propone la propria visione prospettica per ogni categoria di autoconsumo, individuale e diffuso.
Presupposto dell’autoconsumo è la contemporaneità di produzione e consumo in un ambito geografico ristretto. La definizione di autoconsumo si allinea quindi con quella di condivisione di energia portata dai 2 decreti legislativi n.199 e 210 del 2021, come minor valore tra energia elettrica immessa e prelevata in una determinata zona di mercato nei punti di connessione alla rete di un insieme di soggetti.
L’autorità distingue tra autoconsumo individuale e autoconsumo diffuso, approfondendo le varie fattispecie.
Per l’autoconsumo individuale, che gode del regime degli oneri di sistema applicati alla sola energia prelevata, approfondisce:
- SSPC (sistemi di reti elettriche private che collegano una o più unità di produzione gestite dallo stesso soggetto/o gruppo a una o più unità di consumo dello stesso soggetto/gruppo insistenti su particelle catastali nella disponibilità di uno o più soggetti del SSPC – tariffe e oneri si applicano solo nei punti di connessione con la rete, quindi solo sull’energia ivi prelevata);
- SDC, distinti tra esistenti (prima di 26/12/2021 – sistemi di reti private gestite da soggetti che fungono da imprese distributrici senza sub-concessioni di rete, afferenti unicamente alle reti portuali e aeroportuali) e nuovi (sistemi di reti di distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi, che fungono da reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, i cui gestori devono stipulare una sub-concessione con il distributore di zona – gli oneri di sistema si applicano a tutte le utenze dei SDC sulla base dei valori di potenza e tensione dei POD e dell’energia da questi prelevata).
Per l’autoconsumo diffuso il modello proposto è virtuale, pertanto i benefici sono in forma di contributo economico che si somma alla normale regolazione di prelievi ed immissioni nelle attuali reti pubbliche. Il documento ribadisce la libertà degli utenti di scegliere e cambiare le controparti di approvvigionamento e vendita dell’energia. Prevede una valorizzazione tariffaria per i costi evitati per l’uso della rete e l’erogazione di incentivi sull’energia condivisa. Gli impianti di produzione (con potenza massima di 1 MW – eccetto quelli afferenti il ministero della difesa, il demanio militare e l’autorità portuale) e i clienti finali delle configurazioni devono essere connessi alla stessa cabina primaria.
Il documento annovera le possibili configurazioni:
- SSPC con linea diretta che hanno richiesto l’utilizzo della rete pubblica,
- SSPC senza linea diretta,
- Gruppi di autoconsumo (o di clienti attivi) che agiscono collettivamente,
- Comunità energetiche (rinnovabili o di cittadini).
Il documento precisa che nei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, o di clienti attivi, che agiscono collettivamente i clienti finali devono trovarsi nello stesso edifico/condominio, mentre gli impianti di produzione possono trovarsi anche in siti diversi, purché nella disponibilità dei clienti medesimi e collegati a POD che rientrino nell’area sottesa alla stessa cabina primaria.
Il testo ribadisce le caratteristiche delle comunità energetiche rinnovabili indicate nei citati decreti legislativi: partecipazione libera per le sole persone fisiche, PMI, enti territoriali e locali nel medesimo comune degli impianti di produzione; salvaguardia dei diritti di cliente finale; rete ad uso pubblico con obbligo di connessione di terzi; stessa cabina primaria e taglia degli impianti di produzione fino a 1MW; 30% degli impianti di produzione non di nuova costruzione.
L’autorità prevede che le comunità, in quanto gestiscono reti considerate pubbliche con obbligo di connessione dei terzi, sottoscrivano una sub-concessione con il distributore di zona e si assumano la responsabilità del bilanciamento della rete in cui operano in qualità di Balance Service Providers (BSP).
L’autorità intravede finalità ben più ampie rispetto al solo consumo/condivisione di energia elettrica per le comunità energetiche, introducendo una nuova categoria, la comunità energetica di cittadini, che può svolgere attività di generazione, distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione e stoccaggio dell’energia, ricarica di veicoli elettrici o servizi ancillari, senza limitazioni nella quota di impianti di produzione non di nuova costruzione.
Prevede inoltre che una comunità energetica possa identificare una pluralità di sistemi ciascuno afferente ad una cabina primaria per l’autoconsumo, realizzando di fatto diverse configurazioni per l’autoconsumo diffuso.
Considerate le più ampie finalità delle configurazioni diffuse, l’autorità introduce la distinzione tra autoconsumo e condivisione di energia elettrica, definendone i diversi limiti geografici: l’area sottesa alla stessa cabina primaria per l’autoconsumo, la zona di mercato per la condivisione.
In relazione al calcolo effettivo dell’autoconsumo diffuso, Arera propone meccanismi simili a quelli già in essere con la delibera 318/2020/R/eel, segmentando quindi l’autoconsumo per livello di tensione e per impianto di produzione partecipante alla collettività, così da innestare il nuovo sistema di incentivazione su quello esistente.
Il quadro prospettico di ARERA è solo uno dei tasselli del quadro di riferimento complessivo: è necessario attendere gli orientamenti di incentivazione da parte del MiTE e l’eventuale aggiornamento delle relative procedure del GSE.
Scarica il documento 390/2022/R/eel