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	<title>externasrl, Autore presso Externa Srl</title>
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	<description>servizi specializzati di Asset Management volti alla gestione efficiente di grandi impianti fotovoltaici,</description>
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	<title>externasrl, Autore presso Externa Srl</title>
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		<title>PROROGA BANDO FVT SUD</title>
		<link>https://externasrl.it/proroga-bando-fvt-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[bando-fv-ftv-pnric-sud-proroga]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio il MASE ha prorogato fino al 3 luglio 2026 la scadenza del bando dedicato al Sud Italia per sostenere l’autoproduzione di energia rinnovabile. Di seguito le caratteristiche principali. Beneficiari Le imprese di qualsiasi dimensione localizzate in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni Basilicata, Calabria, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio il MASE ha prorogato fino al 3 luglio 2026 la scadenza del bando dedicato al Sud Italia per sostenere l’autoproduzione di energia rinnovabile.</p>
<p>Di seguito le caratteristiche principali.</p>
<p><strong>Beneficiari</strong></p>
<p>Le imprese di qualsiasi dimensione localizzate in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 60% delle risorse è riservato alle PMI, con una quota dedicata specificamente a micro e piccole imprese.</p>
<p><strong>Scopo del provvedimento</strong></p>
<p>Il progetto di investimento, che può essere riferito ad una sola unità produttiva, deve essere finalizzato all&#8217;autoconsumo della stessa. In caso di sistemi di stoccaggio, la capacità deve essere dimensionata dimodoché la percentuale di energia prodotta ed autoconsumata non superi il 90%. L’eventuale energia eccedentaria prodotta non accumulata deve essere ceduta gratuitamente al GSE per 20 anni, previa sottoscrizione di apposito contratto per il ritiro dell’energia elettrica.</p>
<p>Lo stesso soggetto può presentare un massimo di tre domande di agevolazione, ciascuna per un’unità produttiva differente.</p>
<p><strong>Interventi ammessi</strong></p>
<p>L’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici con potenza compresa tra 10 kW e 1 MW, il potenziamento di impianti esistenti (è escluso il rifacimento totale) e l’installazione di sistemi di accumulo elettrochimico (<em>behind the meter</em>), solo se abbinati all’impianto rinnovabile. Tutti i componenti installati devono essere nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato e presso terzi che non abbiano relazioni con l’acquirente. Tutti i moduli fotovoltaici devono essere certificati ISO/IEC 17025.</p>
<p><strong>Il Contributo in conto capitale</strong></p>
<p>Erogato al massimo in due tranches (SAL) prevede la possibilità di un anticipo fino al 30%, previa presentazione di analoga fideiussione. La liquidazione del saldo avviene entro 80 giorni dalla rendicontazione finale. Il contributo ammonta a:</p>
<table width="387">
<tbody>
<tr>
<td width="179"><strong>Tecnologia</strong></td>
<td width="113"><strong>Dimensione Impresa</strong></td>
<td width="94"><strong>Contributo (%)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Fotovoltaico</td>
<td width="113">Piccola</td>
<td width="94">58%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Fotovoltaico</td>
<td width="113">Media</td>
<td width="94">48%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Fotovoltaico</td>
<td width="113">Grande</td>
<td width="94">38%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Termo-fotovoltaico</td>
<td width="113">Piccola</td>
<td width="94">63%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Termo-fotovoltaico</td>
<td width="113">Media</td>
<td width="94">53%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Termo-fotovoltaico</td>
<td width="113">Grande</td>
<td width="94">43%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Accumulo</td>
<td width="113">Piccola</td>
<td width="94">48%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Accumulo</td>
<td width="113">Media</td>
<td width="94">38%</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">Accumulo</td>
<td width="113">Grande</td>
<td width="94">28%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>con premialità aggiuntive: +5% per l’uso di moduli di classe B o C (registro ENEA); +2% per moduli di classe A; 2% se l’azienda è certificata ISO 50001.</p>
<p><strong>Tempistiche e modalità</strong></p>
<p>Il progetto deve essere avviato (inizio lavori) successivamente alla domanda di agevolazione e ultimato (entrata in esercizio) entro 18 mesi dal provvedimento di ammissione.</p>
<p>La domanda si presenta tramite l’applicazione PNRIC-FTV del portale GSE e, tra i documenti da caricare, figurano sia una perizia tecnica asseverata con le principali caratteristiche e la relativa conformità a norme e standard, che un’asseverazione di un revisore legale che attesti la compatibilità tra i dati di bilancio del richiedente e i requisiti del bando.</p>
<p>Le <a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/06/all_1_regole_operative.pdf">regole operative</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>NUOVO OBBLIGO DOGANALE</title>
		<link>https://externasrl.it/nuovo-obbligo-adm-dogana-fotovoltaico-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-obbligo-dogana-adm]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In merito alle recenti novità introdotte al regime delle accise dal Decreto MEF 10 marzo scorso e ai precedenti articoli pubblicati a riguardo su questo sito, abbiamo ricevuto conferma dai primi uffici doganali in merito al nuovo adempimento ai sensi dell’art.22 comma 5 del decreto, rivolto a tutti i titolari di impianti fotovoltaici di potenza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In merito alle recenti novità introdotte al regime delle accise dal Decreto MEF 10 marzo scorso e ai precedenti articoli pubblicati a riguardo su questo sito, abbiamo ricevuto conferma dai primi uffici doganali in merito al nuovo adempimento ai sensi dell’art.22 comma 5 del decreto, rivolto a <strong>tutti i titolari di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kW in regime di cessione totale, quindi anche quelli già in esercizio e titolari di un codice ditta da tempo.</strong></p>
<p>Questi soggetti sono infatti tenuti a fornire una serie di informazioni, quali ad esempio i dati principali della società e dell’impianto, alla propria dogana di competenza.</p>
<p>Non esitate a contattarci per il supporto necessario per adempiere a questo nuovo obbligo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>AGGIORNAMENTO SULLE NOVITÀ DOGANALI</title>
		<link>https://externasrl.it/aggiornamento-sulle-novita-doganali-accise-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[ADM-accise-pec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Integriamo l&#8217;articolo pubblicato di recente su questo sito circa le novità in materia di accise e procedure doganali. In merito alle recenti novità introdotte dal Decreto MEF 10 marzo scorso, la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto alle richieste di chiarimento circa l’applicazione delle disposizioni transitorie dell’art.22 comma 5, confermando che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Integriamo l&#8217;articolo pubblicato di recente su questo sito circa le novità in materia di accise e procedure doganali.</p>
<p>In merito alle recenti novità introdotte dal Decreto MEF 10 marzo scorso, la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto alle richieste di chiarimento circa l’applicazione delle disposizioni transitorie dell’art.22 comma 5, confermando che tale adempimento interessa tutti i titolari di impianti fotovoltaici in regime di cessione totale, quindi anche quelli già in esercizio e titolari di un codice ditta da tempo.</p>
<p>La scadenza indicata nel decreto era il 31/03/2026, ma la direzione ha precisato che gli operatori possono adempiere a tale obbligo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (20 marzo 2026), quindi entro il 20 maggio prossimo.</p>
<p>Pertanto, tutti i titolari di impianti fotovoltaici in regime di cessione totale devono, in ottemperanza all’art.22 comma 5 del decreto MEF 10 marzo 2026, inviare una pec alla dogana competente comunicando:</p>
<ul>
<li>l’avvio dell’attività di produzione di energia</li>
<li>i dati principali della società (ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale, dati del rappresentante legale, indicazione di dove è custodita la documentazione rilavante ai fini fiscali)</li>
<li>i dati principali dell’impianto (codice ditta, ubicazione, potenza, data di connessione, …)</li>
<li>di cedere alla rete l’intero quantitativo di energia elettrica prodotto dall’impianto.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>NOVITÀ IN MATERIA DI ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA</title>
		<link>https://externasrl.it/novita-in-materia-di-accise-sullenergia-elettrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[accise-energia-rinnovabili-dogana-adm-fotovoltaico-tua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 20 marzo scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 marzo 2026, che propone una ricostruzione organica della disciplina dell’accisa sull’energia elettrica, per sistematizzare e consolidare le modifiche apportate nel 2025 al Testo Unico delle Accise (TUA), in particolare dal D.lgs. 43/2025. Il decreto disciplina l’iter [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 20 marzo scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 marzo 2026, che propone una ricostruzione organica della disciplina dell’accisa sull’energia elettrica, per sistematizzare e consolidare le modifiche apportate nel 2025 al Testo Unico delle Accise (TUA), in particolare dal D.lgs. 43/2025.</p>
<p>Il decreto disciplina l’iter autorizzativo in ambito doganale, dettagliando le modalità di denuncia, verifica e rilascio di licenze e autorizzazioni. Vengono inoltre regolati gli adempimenti conseguenti, quali il versamento dell’accisa con eventuali esclusioni e rimodulazioni, il calcolo e l’adeguamento trimestrale della cauzione a garanzia, le dichiarazioni telematiche semestrali e le comunicazioni mensili, nonché le incombenze dei soggetti non obbligati, principalmente impianti operanti in regime di cessione totale.</p>
<p>Il decreto, tuttavia, non si limita a ribadire le novità introdotte nel corso del 2025, ma introduce elementi novativi che ampliano in modo significativo il perimetro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), coinvolgendo anche impianti finora esclusi. Queste novità, per certi versi inaspettate, sembrano in controtendenza rispetto al processo di semplificazione che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore energetico, promosso da GSE, gestori di rete, legislatore e autorità di regolazione.</p>
<p>Dopo oltre un mese dalla pubblicazione del decreto, le modifiche rimangono per lo più sconosciute alla maggior parte degli operatori del settore e gli stessi uffici doganali territoriali sono in attesa di indicazioni attuative. L’intero settore energetico attende pertanto dalla Direzione centrale dell’ADM l’interpretazione sistematica del decreto, con indicazioni puntuali circa gli effetti operativi sulle procedure doganali.</p>
<p>Ma veniamo alle novità.</p>
<p><strong>Articolo 22 comma 6</strong></p>
<p>Gli impianti di potenza inferiore o pari a 20 kW che vendono l’energia a terzi sono considerati produttori in configurazioni SEU e, pertanto, diventano soggetti obbligati al pagamento dell’accisa. Sono quindi tenuti a presentare denuncia di officina elettrica alla dogana competente e a concordare una verifica tecnica di primo impianto, finalizzata al rilascio della licenza e alla definizione del carico fiscale.</p>
<p>Il decreto, però, non specifica né a partire da quanti kW di potenza si definisca questo gruppo (3&lt;kW&gt;20?) e neppure gli adempimenti ivi applicabili. Si attendono quindi chiarimenti da parte della Direzione centrale, anche considerando che i sistemi informatici doganali non censiscono ancora questa categoria di produttori. In assenza, però, di deroghe o regimi semplificati per questi casi, ne consegue che anche i SEU fino a 20 kW sono tenuti agli adempimenti ordinari dei soggetti obbligati: denuncia di officina elettrica, versamento e adeguamento trimestrale della cauzione sull’accisa, pagamento dei diritti di licenza commerciale, vidimazione e tenuta dei registri di misura, versamento mensile delle accise, nonché invio telematico di dichiarazioni semestrali e comunicazioni mensili.</p>
<p><strong>Articolo 11 </strong></p>
<p>Dal 1° aprile 2026, i venditori di energia elettrica – non solo grossisti e venditori di mercato, ma anche produttori in configurazioni SEU – sono tenuti a trasmettere mensilmente in dogana, esclusivamente per via telematica, l’energia fatturata ai clienti finali e le accise dovute.</p>
<p>Nel portale ADM c&#8217;è una specifica funzionalità alla quale il produttore deve preventivamente abilitarsi presso l’ufficio doganale competente, così come per le dichiarazioni di consumo. Anche su questo aspetto si attendono chiarimenti operativi, in particolare sulle modalità di abilitazione e gestione della procedura.</p>
<p><strong>Articolo 22 comma 5</strong></p>
<p>La disposizione prevede che i soggetti non obbligati già in esercizio al 31 dicembre 2025 – cioè i titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW in regime di cessione totale o di impianti di potenza superiore a 50 kW costituiti da gruppi elettrogeni azionati da biomassa o dai relativi gas – debbano adempiere entro il 31 marzo 2026 agli obblighi di cui all’art.14, commi 1 e 2, cioè comunicare in dogana l’avvio dell’attività, i principali dati relativi ad impianto e produttore e la cessione totale dell’energia prodotta.</p>
<p>L’interpretazione della norma transitoria presenta tuttavia profili di incertezza. Non è chiaro, infatti, se l’obbligo riguardi solo i soggetti che, pur essendo già operativi al 31 dicembre 2025, non abbiano mai effettuato comunicazioni in dogana e siano privi pertanto di codice ditta.</p>
<p>Appare infatti ridondante imporre ai produttori già in possesso di codice ditta un ulteriore invio integrale dei dati, visto che l’assegnazione del codice ditta presuppone l’avvenuta trasmissione delle informazioni necessarie. Alcuni uffici doganali interpretano la norma nel senso che l’obbligo di comunicazione sussista solo per i soggetti non ancora censiti, sebbene in esercizio al 31/12/2025; altri uffici, al contrario, ritengono necessaria una nuova comunicazione tramite PEC, entro il 31 marzo 2026, di avvio attività (art.14 comma 1), dei dati caratteristici di officina e produttore, nonché di cessione integrale in rete dell&#8217;energia prodotta (art.14 comma 2).</p>
<p>Anche in questo caso un chiarimento ufficiale da parte della Direzione centrale dell’ADM risulta indispensabile.</p>
<p><strong>Articolo 2 comma 5</strong></p>
<p>L’obbligo di iscrizione all’Elenco dei Venditori di Energia Elettrica (EVE), istituito dal DM MITE 25 agosto 2022 n.164, nonché la relativa dichiarazione di iscrizione ai sensi dell’art.2 comma 5 del decreto MEF, riguarda i soggetti obbligati in possesso di autorizzazione (ossia grossisti e venditori di energia elettrica), ma non i produttori in configurazioni SEU. Questo perché, nelle configurazioni SEU:</p>
<ul>
<li>la vendita avviene tramite connessione diretta, senza utilizzo della rete pubblica;</li>
<li>il produttore non opera sul mercato retail;</li>
<li>i requisiti patrimoniali per l’iscrizione (capitale minimo € 100.000) non risultano solitamente soddisfatti, essendo propri degli operatori di mercato.</li>
</ul>
<p>Resta tuttavia ferma la possibilità che, qualora un produttore in SEU effettui fatturazione nei confronti di più clienti finali, si renda necessaria l’iscrizione all’EVE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-MEF-10-marzo-2026.pdf">Il Decreto MEF del 10 marzo 2026</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>CORRISPETTIVI GSE NELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE</title>
		<link>https://externasrl.it/corrispettivi-gse-nelle-dichiarazioni-precompilate-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[GSE-comunica-AE-precompilata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro RL dei Redditi PF), adesso questi proventi, che sono imponibili fiscalmente, appariranno direttamente nel modello 730 o nel modello Redditi PF precompilati. I proventi da incentivo, al contrario, sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.</p>
<p>In questi giorni il GSE ha iniziato ad inviare una mail ai produttori persone fisiche o condomini per informarli di aver trasmesso all’Agenzia delle Entrate i redditi diversi 2025 prodotti dagli impianti. Le mail contengono anche le seguenti istruzioni di consultazione nel portale GSE:</p>
<ul>
<li>Accedi all&#8217;<a href="https://tr.cc.gse.it/e/tr?q=5%3dHhKWQa%26x%3dS%265%3dYHUI%26M%3dDXHgCXI%26S%3dtLAN5_Jh1b_UR_Pcug_ZR_Jh1b_TW97Ly.E57.zR_4sjx_Dh69y_Jh1b_TWQqJCC4_Jh1b_TWMnJrPqI.tEu_Jh1b_UWCz58SqJF_Pcug_ZGUUK47EnW6T9g_Jh1b_TLZNPQtwlMXVlzMFuyvOhWexVOqlsCfqXCxUqw4q52SnKgUwk5UA8h9rosFG_Jh1b_TLZRMDj_4sjx_DWIjMtIP9qu3D5DcBgJ6OssUjSieJB4XnwF4mFjbjvVd3E_9yer_IcDdYWPPne_4sjx_DWIncW3r9mA0VKe8fCCey97qM8q_Pcug_ZGTWqtG_9yer_IcDhaggeTwZt_9yer_IcDdTUURsssiln7R7gr5ZfCnYfZnGuVBiEpGYnRFAoj1NUF_Jh1b_TLZN1vugj_9yer_IcDdeGeRQvL7BOzm2Nv45w42fz4M0UPe_9yer_IcDhr8YJEln66APigFuMKru5rZsQDwbKiw85ef6lBvgWQtE9_9yer_IcEf_9yer_IcEf_9yer_IcDbrEqFAGp_Jh1b_TLaPOxYD_RrA100_Pcug_ZGTQTqJ_9yer_IcEfH_Pcug_ZGTQA4EvRtGu_Pcug_ZGUUZ_4sjx_DWIdoC0Sy_Jh1b_TLaP4w0IYrdG6MdraPeI7NcH7KdqUHbr8L9rUMBCXO9C_Jh1b_TMmOkU-k1FAC0L_9yer_JlC.bQdN44eGoVMQmh5RnGOUqRhLb_9yer_IcGgLZLbQh8D_9yer_IcEd26vg%26u%3d%26G5%3dWKZI%26L0%3dZLTMhFTPhKbHbI%260%3dM0KYtcm5KcqSPZC8u0KYweDWQcK7wfEZL9CWLfqYuYEWQZoTsfK8JboTMDn7KeH6&amp;mupckp=mupAtu4m8OiX0wt">Area Clienti</a> con CIE, SPID o credenziali,</li>
<li>Clicca sul menu “Operazioni”,</li>
<li>Accedi alla sezione “Documenti dal GSE&#8221;,</li>
<li>Scarica il documento denominato “Riepilogo Redditi Diversi” (anno di riferimento 2025) presente nell’elenco.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>CORRISPETTIVI GSE NELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE</title>
		<link>https://externasrl.it/corrispettivi-gse-nelle-dichiarazioni-precompilate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:59:11 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[precompilata-rid-ssp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2026 il GSE trasmette automaticamente all&#8217;Agenzia delle Entrate gli importi erogati per la liquidazione delle eccedenze della convenzione di Scambio Sul Posto (SSP) e per i corrispettivi del Ritiro Dedicato (RID). Mentre fino al 2025 i titolari di RID dovevano inserire manualmente gli importi GSE come “redditi diversi” (Quadro D del 730 o Quadro RL dei Redditi PF), adesso questi proventi, che sono imponibili fiscalmente, appariranno direttamente nel modello 730 o nel modello Redditi PF precompilati. I proventi da incentivo, al contrario, sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.</p>
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		<item>
		<title>ENERGIA IMMESSA NEGATIVA NELLA DICHIARAZIONE DOGANALE</title>
		<link>https://externasrl.it/energia-immessa-negativa-nella-dichiarazione-doganale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[ADM-EIN-Dichiarazioni-di-consumo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.7 del 10 aprile 2025 fornisce precisazioni sul trattamento fiscale dell’energia immessa negativa (EIN), quella cioè consumata dagli impianti di produzione di energia per alimentare i sistemi ausiliari di centrale o i sistemi di accumulo finalizzati alla re-immissione in rete che abbiano richiesto l’applicazione della delibera 109/2021/R/eel. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.7 del 10 aprile 2025 fornisce precisazioni sul trattamento fiscale dell’energia immessa negativa (EIN), quella cioè consumata dagli impianti di produzione di energia per alimentare i sistemi ausiliari di centrale o i sistemi di accumulo finalizzati alla re-immissione in rete che abbiano richiesto l’applicazione della delibera 109/2021/R/eel.</p>
<p>L’ADM precisa che l’EIN è esente da accisa (art.52, comma 3, lettera a del TUA).</p>
<p>L’onere di inserire nella propria dichiarazione telematica doganale (annuale/semestrale) i kWh di energia immessa negativa viene affidato al soggetto obbligato, che può essere:</p>
<ul>
<li>Il produttore di un impianto fotovoltaico di potenza &gt; 200 kW che acquista sul mercato l’energia elettrica per l&#8217;UPSA, solo nel caso in cui abbia richiesto all&#8217;ufficio doganale competente di venire riconosciuto come soggetto obbligato. Per far ciò deve aver presentato una denuncia integrativa per il rilascio di una licenza di esercizio commerciale, soggetta a diritti annuali pari a € 77,47.</li>
<li>l’utente del dispacciamento, ossia il trader che compra l’energia prodotta dall’impianto e vende all’impianto l’energia per alimentarne la produzione (l&#8217;EIN appunto), laddove il produttore non si sia qualificato come soggetto obbligato.</li>
</ul>
<p>La <a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/04/2025.04.10-ADM-circolare-7-2025.pdf">circolare</a></p>
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		<item>
		<title>AGGIORNATO IL REGOLAMENTO CONTROLLI DEL GSE</title>
		<link>https://externasrl.it/aggiornato-il-regolamento-controlli-del-gse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-regolamento-controlli-gse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio, il GSE ha aggiornato il Regolamento in materia di attività di controllo sugli impianti rinnovabili. Rimane fermo il principio di proporzionalità tra la sanzione applicata e la violazione riscontrata, nonché quello della revoca dell’incentivo in tutti i casi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti partecipanti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso febbraio, il GSE ha aggiornato il Regolamento in materia di attività di controllo sugli impianti rinnovabili. Rimane fermo il principio di proporzionalità tra la sanzione applicata e la violazione riscontrata, nonché quello della revoca dell’incentivo in tutti i casi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti partecipanti alla medesima procedura.</p>
<p>La revisione del regolamento del dicembre 2023 si concentra in particolare sull’aggiornamento dell’elenco delle violazioni, sia quelle che comportano la decadenza degli incentivi (Allegato 1) che quelle che portano alla decurtazione (Allegato 2).</p>
<p>In tale ambito, è stato previsto che le dichiarazioni non veritiere possano comportare una decurtazione del 10% in luogo della revoca, qualora risultino imputabili a soggetti terzi (quali progettisti, EPC&#8230;) e il soggetto responsabile si sia costituito parte civile in un procedimento penale.</p>
<p>Anche in caso di artato frazionamento e conseguente revoca dell’incentivo da parte del GSE, il Regolamento riconosce al soggetto responsabile la possibilità di fare istanza di tariffa incentivante su un unico impianto di potenza pari alla somma degli impianti del lotto.</p>
<p>In caso di segnalazione spontanea della violazione da parte del soggetto responsabile, il Regolamento ora prevede la riduzione della decurtazione in misura fissa del 50%.</p>
<p>La presenza di moduli fotovoltaici privi delle certificazioni di legge comporta una decurtazione dell’incentivo, ma in misura proporzionale.</p>
<p>Al GSE è riconosciuto un margine di discrezionalità nell’applicazione delle misure, potendo optare, nei casi concreti, per la decurtazione in luogo della revoca oppure per il riconoscimento di una tariffa incentivante diversa da quella originariamente richiesta. A titolo esemplificativo, ciò può avvenire nei casi in cui venga applicata la tariffa prevista per impianti a terra anziché quella per serre fotovoltaiche, laddove sia accertata la mancata o parziale coltivazione dell’area sottostante.</p>
<p>Il <a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/04/Regolamento-Controlli-GSE.pdf">Regolamento</a></p>
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		<item>
		<title>PERIZIA DI STIMA DEI COSTI DI DISMISSINE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REDATTA DA TECNICO INDIPENDENTE</title>
		<link>https://externasrl.it/perizia-di-stima-dei-costi-di-dismissine-di-impianti-fotovoltaici-redatta-da-tecnico-indipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[perizia-dismissione-fotovoltaico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di cosa si tratta? Si tratta di un documento tecnico volto a pianificare e a stimare con precisione gli oneri e le attività necessarie per la rimozione completa dell&#8217;impianto al termine della sua vita utile e il ripristino del sito allo stato originale o a una diversa destinazione d&#8217;uso. Questo tipo di analisi si concentra [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><u>Di cosa si tratta</u>?</p>
<p>Si tratta di un documento tecnico volto a pianificare e a stimare con precisione gli oneri e le attività necessarie per la rimozione completa dell&#8217;impianto al termine della sua vita utile e il ripristino del sito allo stato originale o a una diversa destinazione d&#8217;uso. Questo tipo di analisi si concentra solitamente sullo scenario peggiore, il più oneroso, quello cioè in cui tutti i componenti dell’impianto diventino rifiuto da smaltire, senza che nulla possa essere recuperato, riutilizzato o rivenduto.</p>
<p><u>A cosa serve</u>?</p>
<p>Questo documento viene spesso richiesto in ambito autorizzativo, soprattutto nel caso di impianti di grandi dimensioni, per garantire il ripristino dello stato originario dei luoghi al termine del ciclo di funzionamento dell&#8217;impianto e per assicurarsi che tali costi non pesino sulla collettività o sugli enti pubblici. Nel contesto autorizzativo (PAS/AU), infatti, questo tipo di perizia è utile e necessaria per definire e giustificare l’ammontare della fideiussione obbligatoria da fornire all’ente a tutela del ripristino dei luoghi, anche in caso di fallimento del titolare.</p>
<p>La stima puntuale dei costi di smantellamento è preziosa anche in molte altre circostanze, tutte quelle, cioè, che richiedono un business plan dettagliato e affidabile. La dismissione, infatti, è un costo certo, ancorché stimato, che dovrà essere sostenuto in futuro. Per questo motivo la sua stima accurata assume un valore strategico in numerosi contesti. Si pensi a:</p>
<ul>
<li>operazioni di compravendita,</li>
<li>finanziamenti o mutui,</li>
<li>due diligence,</li>
<li>cessione del diritto di superficie,</li>
<li>stipula di coperture assicurative,</li>
<li>pianificazione di interventi di revamping o di sostituzioni all’interno dell’impianto,</li>
<li>pratiche successorie,</li>
<li>richieste di incentivi pubblici o di detrazioni fiscali,</li>
<li>procedure giudiziarie o stragiudiziali.</li>
</ul>
<p>Per di più, nel 2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’obbligo di indicare i costi di smantellamento dell’impianto e di ripristino dei luoghi nello stato patrimoniale dei bilanci delle società proprietarie.</p>
<p><u>In che cosa consiste</u>?</p>
<p>L’analisi solitamente si compone di più sezioni.</p>
<p>Innanzitutto, viene definito l’elenco dei componenti dell’impianto, con le relative caratteristiche tecniche.</p>
<p>Successivamente si dettagliano tutte le fasi delle operazioni di dismissione necessarie: la messa fuori servizio, la messa in sicurezza elettrica, lo smontaggio dell’impianto (moduli, strutture di sostegno, fondazioni e cabine, estrazione di cavi interrati), le operazioni di gestione dei rifiuti e le operazioni di sistemazione del terreno per la necessaria riqualifica dell’area.</p>
<p>Si passa poi alla classificazione dei materiali di risulta e, per ciascun tipo, alle modalità di raccolta, stoccaggio temporaneo e trasporto verso impianti di trattamento autorizzati ai sensi della normativa ambientale vigente. Lo smaltimento dei moduli fotovoltaici in quanto RAEE, in particolare, comporta l’analisi delle procedure burocratico-amministrative obbligatorie e dei relativi costi.</p>
<p>Segue lo studio delle attività necessarie per ripristinare il terreno allo stato originale, che dipendono molto dalla complessità delle opere civili realizzate in fase di costruzione (strade, fondazioni, cavidotti, o rifacimento di lastrici solari): maggiori le opere costruttive, più onerose le attività di distruzione e conferimento in discarica. Per il terreno vengono anche previste attività di concimazione e ri-vegetazione per garantire il ritorno alla produttività del suolo.</p>
<p>Una volta definite tutte le attività da svolgere, vi è la valutazione economica di ciascuna di esse considerando la manodopera specializzata, i mezzi e le attrezzature, i costi di trasporto, gli oneri di smaltimento dei rifiuti e le eventuali opere accessorie o di ripristino.</p>
<p>Infine, la relazione termina con le conclusioni e l’asseverazione del tecnico incaricato che attesta la correttezza delle procedure previste, certifica la conformità alle normative vigenti e alle prescrizioni degli enti competenti e del GSE.</p>
<p>La perizia è uno strumento di tutela tecnica, amministrativa e legale sia per il proprietario dell’impianto che per gli enti coinvolti, garantendo la tracciabilità delle operazioni di dismissione e la conformità alle prescrizioni della normativa nazionale e, spesso, delle linee guida regionali o dei regolamenti comunali.</p>
<p>Externa, grazie all’esperienza decennale nella gestione full di impianti fotovoltaici, è in grado di effettuare un’analisi approfondita del fine vita dell’impianto secondo le esigenze che la rendono necessaria.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>ADEMPIMENTI DOGANALI AGGIORNATI</title>
		<link>https://externasrl.it/adempimenti-doganali-aggiornati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[externasrl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[News Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[ADM-dogane-dichiarazioni-di-consumo-nuove-scadenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;aprile 2025 il D.Lgs 43/2025 ha modificato il TUA (Testo Unico delle Accise, D.Lgs 504/1995) con ripercussioni significative per i produttori rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici, di cui questo articolo si occupa. Dopo mesi di incertezze, dal 1° gennaio 2026 le modifiche indicate di seguito sono diventate efficaci. Frequenza delle dichiarazioni di consumo: La [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;aprile 2025 il D.Lgs 43/2025 ha modificato il TUA (Testo Unico delle Accise, D.Lgs 504/1995) con ripercussioni significative per i produttori rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici, di cui questo articolo si occupa. Dopo mesi di incertezze, dal 1° gennaio 2026 le modifiche indicate di seguito sono diventate efficaci.</p>
<p><strong>Frequenza delle dichiarazioni di consumo:</strong> La cadenza di presentazione di queste dichiarazioni obbligatorie diventa semestrale solo per i <u>soggetti obbligati</u>, titolari di licenza di officina elettrica, quindi impianti in SEU e impianti in autoconsumo non abitativo. Al contrario, gli impianti autorizzati solo con codice ditta &#8211; soggetti privi di licenza, che non rientrano tra i soggetti obbligati &#8211; mantengono la dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.56bis del TUA. Quest&#8217;ultima categoria comprende principalmente gli impianti in regime di cessione totale, vale a dire quelli che cedono alla rete tutta l&#8217;energia che producono.</p>
<p>Mentre la dichiarazione annuale mantiene la scadenza di presentazione dal 1° gennaio al 31 marzo dell&#8217;anno successivo, la dichiarazione semestrale segue il seguente calendario: per il 1° Semestre (gennaio-giugno) va presentata dal 1° luglio al 30 settembre, mentre per il 2° Semestre (luglio-dicembre) dal 1° gennaio al 31 marzo dell&#8217;anno successivo.</p>
<p>Entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati tenuti al versamento delle accise sull’energia venduta (SEU) devono effettuare il versamento dell&#8217;eventuale conguaglio emerso nella dichiarazione stessa. Qualora dalla dichiarazione risultassero somme versate in eccedenza, invece, le stesse verranno detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso.</p>
<p><strong>Versamento Accise</strong>: il versamento delle accise &#8211; ad esempio impianti in SEU poiché vendono l’energia ai clienti finali &#8211; non dovrà più essere effettuato entro il giorno 16, ma entro la fine del mese. Inoltre le accise non verranno più calcolate con acconti fissi sulla base della produzione dell’anno precedente seguiti da conguaglio, ma verranno calcolate di mese in mese sulla base dei quantitativi di energia elettrica effettivamente autoconsumata (venduta al consumatore finale) nel mese precedente. I produttori, quindi, dovranno effettuare il calcolo delle accise dovute di mese in mese e versarle entro la fine del mese successivo.</p>
<p><strong>Cauzione ad avvio attività</strong>: per i soggetti sottoposti ad accisa, a partire dal 1° gennaio 2026 la cauzione di inizio attività dovrà essere prestata in misura pari al 15% dell’accisa annua, determinata sulla base dei dati dichiarati in denuncia e di quelli eventualmente disponibili presso le dogane. Le nuove disposizioni stabiliscono inoltre un meccanismo di adeguamento trimestrale della cauzione entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Tale adeguamento non deve mai essere inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Nessun adeguamento è richiesto, però, se l’aumento della cauzione è inferiore al 10% del suo valore. L’omesso adeguamento secondo i termini di legge (art. 64, comma 2) comporta la revoca dell’autorizzazione o della licenza.</p>
<p><a href="https://externasrl.it/wp-content/uploads/2026/03/Estratto-EE-TUA-Accise-agg.2026.pdf">Estratto del TUA (D.lgs 504/1995 aggiornato al 2026)</a></p>
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